Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1126 del 22/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 35, presso lo studio dell’avvocato SARRO CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VERGINE LUCIA ALESSANDRA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BAGNO LA PACE SRL;

– intimata –

Nonche’ da:

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato LOLLINI SUSANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato BRONDI MAURO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BAGNO LA PACE SRL, M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 505/2008 del TRIBUNALE di PISA dell’8/04/08, depositata il 10/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

udito l’Avvocato Vergine Lucia Alessandra, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Lollini Susanna, (delega avvocato Brondi Mauro), difensore della controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli scritti con condanna alle spese;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla osserva rispetto alla relazione scritta ed approva la condanna alle spese.

La Corte, Letti gli atti depositati:

OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 12 dicembre 2008 M.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 16 ottobre 2008, depositata in data 10 aprile 2008 dal Tribunale di Pisa che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva condannato il Bagno La Pace a pagare Euro 8.300,000 al M. e quest’ultimo a restituire alla Axa Assicurazioni le somma pagate in esecuzione della sentenza di primo grado; inoltre il Tribunale aveva condannato l’Axa a tenere indenne il Bagno La Pace da quanto da esso dovuto al M. e a rimborsarle le spese del giudizio d’appello, compensando le restanti spese di entrambi i gradi.

L’Axa ha proposto ricorso incidentale, mentre il Bagno La Pace non ha espletato attivita’ difensiva.

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – I due motivi del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Sostiene di essere stato condannato a restituire all’Axa quanto da essa corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado pur avendo rinunciato alla domanda proposta contro la medesima e non avendo il primo giudice condannato la societa’ assicuratrice al risarcimento dei danni in forza di domanda diretta.

Il motivo non contiene il momento di sintesi strutturato secondo i criteri sopra enunciati e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli rispettivamente omessa, insufficiente e contraddittoria.

D’altra parte la sentenza impugnata ha dato atto di quanto affermato dal ricorrente, ma ha rilevato che tuttavia, pur in assenza di domanda da parte del M., il Giudice di Pace, pronunciando sulla domanda di manleva proposta dal Bagno La Pace, ha condannato l’Axa al pagamento diretto, statuizione non consentita dalla normativa vigente.

Con il secondo motivo il M. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 112 c.p.c..

Il tema e’ l’ammissibilita’ della compensazione delle spese da parte del giudice di secondo grado nell’ipotesi di conferma nel merito della sentenza di primo grado e in assenza di specifica impugnazione sul punto.

Il quesito si rivela generico e astratto poiche’ prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso di specie e alla motivazione della sentenza impugnata.

Il primo giudice aveva condannato l’Axa al pagamento diretto nei confronti del M. e l’appello sul punto e’ stato accolto. Non e’ quindi vero che la sentenza di primo grado e’ stata confermata nel merito. Impugnando la propria condanna l’Axa aveva conseguentemente rimesso in discussione anche la consequenziale statuizione relativa alle spese.

Con il ricorso incidentale l’Axa lamenta la mancata condanna del M. al pagamento delle spese processuali. Anche la ricorrente incidentale sottopone all’esame della Corte un quesito astratto, senza peraltro specificare se la denuncia riguardi una violazione di norma di diritto o un vizio di motivazione.

Qui e’ sufficiente ribadire che il giudice di merito gode di ampio margine discrezionale nella liquidazione delle spese di lite, il cui solo limite e’ costituito dal divieto – nella specie non violato – di porle a carico della parte risultata vincitrice. Nella specie l’Axa era stata evocata in giudizio non dal M., ma dalla propria assicurata, che aveva chiesto (e ottenuto) di essere manlevata.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie; le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che i ricorsi debbono percio’ essere dichiarati inammissibili;

all’inammissibilita’ di entrambi i ricorsi consegue la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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