LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato CARLINO PIETRO, rappresentato e difeso dall’avvocato RENDINA FILIBERTO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SAGRANTINO ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa societa’, la Pirelli Re Credit Servicing SpA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 96, presso lo studio dell’avvocato MARSICANO GIORGIA, rappresentata e difesa dall’avvocato IOLLO GENNARO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
BANCA POPOLARE di VERONA e NOVARA Societa’ Cooperativa a r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3677/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 6.10.08, depositata il 22/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2 009 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO.
FATTO E DIRITTO
1 – Con ricorso notificato il 5 gennaio 2009 C.R. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 22 ottobre 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta nei confronti dell’esecuzione nella quale era intervenuto il Banco polare di Verona e Brescia.
La Sagrantino Italy S.r.l. – e per essa Pirelli Re Credit Servicing S.p.A., cessionaria del Banco Popolare di Verona e Novara Soc. Coop. a r.L. ha resistito con controricorso.
2 – Con atto notificato il 21 – 22 settembre 2009 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso essendo intervenuta tra le parti la definizione economica dei rapporti sottostanti; la resistente ha aderito in data 2 ottobre 2009.
3 – Non essendovi altri ricorsi da decidere va dichiarata l’estinzione del processo; l’adesione della resistente alla rinuncia esonera la Corte dal pronunciare in ordine alle spese;
visti gli artt. 380 bis, 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010