LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ROMAN SRL in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7, presso lo studio degli avvocati LIBERATI ERALDO e GUARINO GIANCARLO, che la rappresentano e difendono, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FONDIARIA – SAI SPA societa’ costituita mediante la fusione per incorporazione della SpA La Fondiaria Assicurazioni nella SpA SAI Assicurazioni, in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avv. SPINELLI GIORDANO Tommaso, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
ALLIANZ SPA gia’ Riunione Adriatica di Sicurta’ SpA per cambio di denominazione sociale, in persona del suo legale rappresentante e inoltre TORO ASSICURAZIONI SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, entrambe elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avv. ZUCCHINALI PAOLO, che le rappresenta e difende unitamente agli avv.ti TRIFIRO’ SALVATORE e BONAVENTURA MINUTOLO, giuste deleghe rispettivamente a margine della prima pagina del controricorso per la Societa’ Allianz Spa, ed a margine della seconda pagina del controricorso per la Societa’ Toro Assicurazioni SpA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4051/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 18.7.08, depositata il 13/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giancarlo Guarino che si riporta agli scritti e chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte, Letti gli atti depositati:
OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 13 gennaio 2009 la Roman S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 13 ottobre 2008 dalla Corte d’Appello di Roma che, pronunciando in sede di rinvio, aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva negato l’indennizzo richiesto agli assicuratori Fondiaria e R.A.S. per il furto subito.
La Fondiaria – SAI S.p.A. e l’Allianz S.p.A. (gia’ R.A.S. S.p.A.) hanno resistito con separati controricorsi.
2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., nonche’ omessa e/o insufficiente motivazione sulla circostanze della rilevanza del rinvenimento di una delle due chiavi ad opera degli ignoti malfattori.
In particolare lamenta che il giudice di rinvio non ha proceduto alla rivalutazione dei fatti accertati, sostanzialmente eludendo il dictum di questa Corte in sede di annullamento della precedente decisione della Corte territoriale.
La censura si rivela incongrua rispetto alla decisione poiche’ la prima ratio addotta dalla Corte d’Appello e’ la omessa allegazione — malgrado esplicito invito – della sentenza di primo grado necessaria per valutare la fondatezza del gravame.
Solo dopo tale premessa – autonomamente decisiva – la Corte territoriale ha addotto la seconda e autonoma ratio decidendi, qui censurata. In relazione a cio’ ha evidenziato – e neppure questa statuizione e’ stata specificamente censurata – l’inammissibilita’ delle prove addotte a prova dell’assunto.
Ma il quesito formulato dalla ricorrente (dica codesta Corte se nell’ambito del giudizio di rinvio a seguito di cassazione sia per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto sia per vizi di motivazione, il giudice della fase rescissoria puo’ e/o deve procedere alla rivalutazione dei fatti accertati) e’ del tutto inidoneo a specificare il fatto controverso e si risolve in affermazioni di carattere assolutamente generico e astratto, poiche’ del tutto svincolate dai riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata, necessari per apprezzarne la decisorieta’.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa e/o insufficiente motivazione sulla circostanza della gravita’ della colpa attribuita alla condotta dell’assicurato.
La censura, sviluppata in molte pagine, non contiene in nessuna sua parte il momento di sintesi strutturato secondo il modello sopra delineato e, d’altra parte, contiene riferimenti alle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto che non sono consentiti nel giudizio di legittimita’.
4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
La ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte con la memoria trattano esclusivamente il tema dell’art. 366 bis c.p.c., peraltro senza scalfire le ragioni che hanno indotto a ritenere non rispettato il relativo onere processuale, e trascurano i rilievi attinenti alle statuizioni della Corte territoriale di cui la relazione ha evidenziato l’omessa impugnazione;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, in favore di ciascuna delle controricorrenti, in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 3.400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010