Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1132 del 22/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.L.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato RUSSO SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PANERI GIANFRANCO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA (gia’ Assitalia SpA) in persona del procuratore speciale dell’Amministratore Delegato pro tempore dell’INA ASSITALIA SPA e atto di fusione per incorporazione di Ina Vita SpA e Assitalia Le Assicurazioni d’Italia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avv. BERNARDINI SVEVA, che la rappresenta e difende unitamente gli avvocati ERMANNO PRASTARO (dello Studio Legale Associato Bernardini) e ALBERTO SERGIO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

I.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avv. VANNI FRANCESCO, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. FERRUCCIO BARNABA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CARIGE RD ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI (in forma abbreviata CARIGE ASSICURAZIONI SPA – gia’ Levante Norditalia Assicurazioni SpA – gia’

Norditalia Assicurazioni SpA), TOGNOLI AGRICOLA;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1283/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 14.11.07, depositata il 06/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

udito per la ricorrente l’Avvocato Sergio Russo che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente (Ina Assitalia SpA) l’Avvocato Ermanno Prastaro che si riporta ai motivi del controricorso;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, Letti gli atti depositati:

OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 16 gennaio 2009 T.L.N. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 6 dicembre 2007 dalla Corte d’Appello di Genova, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta nei confronti di I.A. e l’Assitalia.

Queste ultime hanno resistito con separati controricorsi mentre l’altra intimata non ha espletato attivita’ difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2054 c.c., comma 2, dei principi e delle norme in tema di valutazione della prova, insufficiente e contraddittoria decisione (rectius: motivazione) circa un punto decisivo della controversia.

Una censura siffatta, prospettando una pluralita’ di contestazioni logicamente e strutturalmente differenti, gia’ si pone in contrasto con la specificita’ dei motivi prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 4.

Inoltre le argomentazioni poste a sostegno contengono ampi riferimenti alle risultanze processuali e implicano esame degli atti e apprezzamenti di fatto, attivita’ che non sono consentite al giudice di legittimita’.

Infine la ricorrente formula quattro quesiti che implicano la valutazione delle risultanze processuali e che prescindono totalmente dai necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo la T. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 149 C.d.S., dell’art. 2054 c.c., comma 2, degli artt. 115 e 116 c.p.c. per violazione delle norme e dei principi e in tema di valutazione della prova e di fatti non contestati, per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il motivo in esame presenta le medesime caratteristiche negative evidenziate con riferimento ai primo motivo.

Anche in questo caso vi e’ una pluralita’ di censure geneticamente e strutturalmente diverse, anche in questo caso si verte in tema di valutazione delle prove e dei comportamenti rispettivamente tenuti dai conducenti coinvolti nel sinistro. Anche in questo caso viene formulata una pluralita’ di quesiti cui non puo’ darsi adeguata risposta senza compiere apprezzamenti di fatto.

D’altra parte i predetti quesiti si rivelano incongrui rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Questa ha correttamente spiegato di poter tenere conto degli schizzi planimetrici e delle opinioni personali espresse dall’agente C. e di avere ricostruito il sinistro sulla scorta delle dichiarazioni testimoniale cui ha riconosciuto maggiore attendibilita’.

La scelta, tra le varie risultanze processuali, di quelle ritenute piu’ attendibili rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito. Va poi considerato che la Corte territoriale ha negato che si sia verificato un vero e proprio tamponamento e ha spiegato che il sinistro e’ avvenuto perche’ la T. effettuo’ manovra di mutamento di corsia per entrare in una stazione di servizio ormai superata senza concedere la precedenza ai veicoli che gia’ procedevano lungo la corsia che essa intendeva impegnare.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Le due resistenti hanno presentato separate memorie adesive alla relazione; la ricorrente e l’INA hanno chiesto d’essere ascoltate in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, in favore dell’Ina – Assitalia, in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 1.900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, in favore della I.A., in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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