LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE DEL GALLO 4, presso lo studio dell’avvocato TASSINI PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine dell’atto di citazione;
– ricorrente –
contro
SPA ZURITEL nuova denominazione della SpA LA SICURTA’ ***** in persona del dirigente – procuratore della società, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RUDEL RAOUL, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
V.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5098/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 29.5.07, depositata il 05/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.
La Corte, letti gli atti depositati:
OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 19 gennaio 2009 C.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 5 dicembre 2007 dalla Corte d’Appello di Roma che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale svolta nei confronti di V. L. e della Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.A. La Zuritel S.p.A. (già Sicurtà 1879 S.p.A.) ha resistito con controricorso, mentre il V. non ha espletato attività difensiva.
2 – L’unico motivo di ricorso risulta inammissibile, poichè la formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Il ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica.
La censura non contiene il momento di sintesi formulato secondo il modello sopra delineato ma, a conclusione delle argomentazioni addotte a sostegno, si limita ad affermare che non è stata motivata la mancata considerazione delle dichiarazioni del teste A. U., dalle quali invece la Corte territoriale ha spiegato esser stata indotta a disporre la convocazione del perito a chiarimenti (quindi l’ha utilizzata), che ha motivato in modo insufficiente e contraddittorio l’inattendibilità del teste A.G., le cui dichiarazioni assume essere state interpretate erroneamente, che le valutazioni soggettive e astratte dei periti sono state accolte in modo contraddittorio e insufficiente.
Da quanto sopra sintetizzato si ricava che alla formulazione inidonea degli esaminati momento di sintesi si associa il carattere eminentemente fattuale delle censure, che rendono indispensabili esame delle risultanze processuali e valutazioni di merito, attività inibite al giudice di legittimità.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli arti 380 bis e 385 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010