Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1137 del 22/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Edil Refra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Attilio Friggeri 106, presso l’avv. prof. TAMPONI Michele che, unitamente all’avv. Alessandro Mainardi, la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 10, n. 272/10/01 del 18 giugno 2001, depositata il 15 ottobre 2001, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

FATTO E DIRITTO

Vista la documentazione prodotta dal contribuente e in particolare la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano ***** del 18 settembre 2008, attestante la regolarita’ dell’istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16 presentata dal contribuente;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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