LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Po 9, presso l’avv. Napoletano Francesco, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 25, n. 60/25/01 del 1 ottobre 2001, depositata il 13 novembre 2001, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Vista l’istanza dell’Avvocatura dello Stato che attesta l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del giudizio;
Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010