LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Arrigoni S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, A.A., A.R. e C.E., tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Gavinana 1, rappresentati e difesi dall’avv. PECORA Francesco, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 57, n. 363/57/01 del 18 giugno 2001, depositata il 20 novembre 2001, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Vista la documentazione del ricorrente che attesta di aver definito la controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;
Rilevato che tale circostanza, in assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione pur piu’ volte sollecitata, testimonia che il ricorrente non ha piu’ interesse alla prosecuzione del giudizio;
Ritenuto che, trattandosi di definizione per condono, sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010