Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1141 del 22/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.O., elettivamente domiciliato in Roma, via Aurelia.

190, presso l’avv. TESTA Cesare, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (Torino), Sez. 38, n. 69/38/01 del 27 marzo 2001, depositata 7 novembre 2001, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

FATTO E DIRITTO

Vista l’istanza presentata dall’Avvocatura dello Stato, attestante che il contribuente ha definito la controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 e che la domanda di condono e’ risultata regolare;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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