Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1144 del 22/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

WANDAMO di Franchi Wanda e Adamo s.d.f., nelle persone dei soci F.A. e F.W., elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda 18, presso l’avv. RICCI Emilio che, unitamente all’avv. Emilio Speroni, la rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

Ufficio Distrettuale delle Imposte di Luino, in persona del Direttore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 18, n. 71/18/01 del 29 gennaio 2001, depositata il 23 aprile 2001, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

FATTO E DIRITTO

Vista la documentazione del ricorrente che attesta di aver definito la controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;

Rilevato che tale circostanza, in assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione pur piu’ volte sollecitata, testimonia che il ricorrente non ha piu’ interesse alla prosecuzione del giudizio;

Ritenuto che non debba provvedersi sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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