Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1145 del 22/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

SCI.ME.R. Societa’ Consortile Impianti Metano e Reti a r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Nicotera 31, presso gli avv.ti Russo Corvace Giuseppe e Giuseppe Pizzonia che, unitamente all’avv. Lanciani Cesare, la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

F.M., elettivamente domiciliato in Roma, via G. Nicotera 31, presso gli avv.ti Russo Corvace Giuseppe e Giuseppe Pizzonia che, unitamente all’avv. Cesare Lanciani, lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (Palermo – Sez. staccata di Siracusa), Sez. 7, n. 155/7/02 del 5 giugno 2002, depositata il 21 giugno 2002, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Udito l’avv. Giordano Magrone per delega per i controricorrenti;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

FATTO E DIRITTO

Vista l’istanza dell’Avvocatura dello Stato che attesta l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del giudizio;

Lette le memorie dei controricorrenti;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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