LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Mediaset S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 91, presso l’avv. Lagozino Nicola, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Tesauro Francesco, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 30, n. 6/30/03 del 27 gennaio 2003, depositata il 25 febbraio 2003, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Vista la documentazione del ricorrente che attesta di aver definito la controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;
Rilevato che tale circostanza, in assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione pur piu’ volte sollecitata, testimonia che il ricorrente non ha piu’ interesse alla prosecuzione del giudizio;
Ritenuto che non debba provvedersi sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010