LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.S., residente a *****, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. Roberto Cefaloni nel cui studio in Roma, Viale Paridi, 67 è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 07/19/2004 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sezione n. 19 in data 19/05/04, depositata il 20 ottobre 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell’01 dicembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;
Sentito, per il ricorrente, l’Avv. Roberto Cefaloni;
Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, confermate in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, esercente attività libero professionale, ricorreva avverso il silenzio-rifiuto, opposto dall’Amministrazione, alla domanda sottesa a conseguire il rimborso dell’IRAP, degli anni dal 1998 al 2001.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, rigettava il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva sussistenti i presupposti impositivi.
Con ricorso notificato il 18 novembre 2005, il contribuente ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.
L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione. Con istanza 22.06.2009, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto il ricorso, come sopra notificato, con cui il contribuente censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia;
visto il controricorso dell’Agenzia Entrate; Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale; Vista, pure, la memoria del ricorrente, ex art. 378 c.p.c., in data 25.11.2009;
Considerato che i Giudici di appello hanno rigettato l’appello del contribuente, nella considerazione che il contribuente non avesse fornito la prova della mancanza di autonoma organizzazione;
Considerato che la questione posta dal ricorso in esame va risolta, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”;
Considerato che la decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo rigettato la domanda del contribuente, affermando che questi non aveva assolto all’onere, sullo stesso incombente, di fornire la “prova dell’assenza di una propria organizzazione”, peraltro, desumendosi dagli atti che lo stesso fruiva “di locali e servizi” costituenti una organizzazione;
Considerato, altresì, che le doglianze risultano formulate genericamente ed in contrasto con la citata pronuncia e con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di imponibilità Irap ai redditi professionali e di riparto dell’onere probatorio, giacchè il contribuente, anche in questa sede, non solo non ha contestato la realtà fattuale presa in esame e diversamente valutata dai giudici di merito, avendo continuato a sostenere, senza offrire concreti elementi di rilevante riscontro, che la struttura organizzativa utilizzata era riferibile a terzi, ma non ha, neppure, specificamente criticato la ratio della decisione, limitandosi a generiche asserzioni, senza, peraltro, indicare concreti elementi, in ipotesi idonei a giustificare una diversa decisione;
Considerato Che il ricorso va, dunque, rigettato e che le spese del giudizio, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010