Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1152 del 22/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

OLDMET SRL;

– intimato –

e sul ricorso n. 1361/2008 proposto da:

OLDMET SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALSITTA VITTORIO EMANUELE, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/2007 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 02/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 05/11/2009 dal Consigliere Dott. MERONE Antonio;

udito per il ricorrente l’Avvocato ARENA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;

udito per il resistente l’Avvocato D’AYALA VALVA, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale.

La Oldmet S.R.L. ha impugnato un avviso di accertamento con il quale il competente ufficio finanziario, sulla base di un p.v.c. della guardia di finanza, recuperava a tassazione costi considerati inesistenti, in quanto relativi a fatture emesse dalla societa’ Gamet S.r.l. considerata una mera “cartiera”, in relazione all’esercizio 1997.

I giudici di merito hanno accolto il ricorso della societa’. In particolare, la CTR ha ritenuto che l’ufficio non abbia fornito la prova che la societa’ Gamet S.R.L. non ha mai avuto la disponibilita’ della merce venduta (argento) alla Oldmet S.R.L. e, comunque, quest’ultima non aveva ragione di dubitare che la merce fatturata dalla Gamet s.r.l. provenisse da altro operatore.

L’amministrazione finanziaria ricorre per la cassazione di quest’ultima decisione sulla base di quattro motivi. La societa’ resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di due motivi.

Preliminarmente, i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Nel merito nessuno dei ricorsi puo’ trovare accoglimento.

Non merita accoglimento, perche’ inammissibile, il primo motivo del ricorso incidentale, che prospetta la questione pregiudiziale della inammissibilita’ dell’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado. Denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3, e art. 51, comma 1, la difesa della societa’ prospetta alla Corte il seguente quesito: “dica la Corte se sia nulla, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., la sentenza di appello che non abbia pronunciato sull’eccezione di inammissibilita’ dell’atto di appello in quanto tardivo, ritualmente proposta dall’appellata”. Il quesito e’ generico perche’ non spiega per quale ragione nella specie l’appello avrebbe dovuto essere considerato tardivo e, quindi, il motivo e’ inammissibile. Perche’ la risposta al quesito di diritto possa portare alla soluzione del punto controverso, occorre che accanto alla premessa generale, costituita dalla chiara indicazione del precetto giuridico che si ritiene che debba essere applicato o disapplicato nella specie, venga fornita la descrizione della fattispecie (cosa sia accaduto in concreto) da sussumere alla premessa generale. Mancando uno dei due termini il quesito risulta privo di concretezza e impedisce il giudizio di rilevanza specifica dello stesso (v. Cass. 16528/2008).

Anche i motivi proposti a sostegno del ricorso principale sono tutti inammissibili.

L’amministrazione ricorrente denuncia sotto vari profili vizi di motivazione della sentenza impugnata, che attengono sostanzialmente al merito della vicenda processuale in esame. Prima ancora, pero’, va rilevato che nessuno dei motivi dedotti e’ corredato di una sintetica ed auto sufficiente indicazione dei fatti specifici ricostruiti o negati sulla base di motivazioni ritenute inesistenti, insufficienti o contraddittori ne’ vengono specificamente indicati e riassunti, per ciascun fatto rilevante, i vizi logici che inficerebbero il ragionamento ricostruttivo o demolitorio della CTR. Come noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il complesso normativo costituito dall’art. 366 c.p.c., n. 4, dall’art. 366 bis c.p.c. e dall’art. 375 c.p.c., n. 5, – nel testo risultante dalla novella recata dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – deve interpretarsi nel senso che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve essere accompagnata da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’. In base a siffatta interpretazione, la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. si sottrae, “in parte qua”, a censure di incostituzionalita’ in riferimento agli artt. 76, 77, 24, 111 Cost., all’art. 117 Cost., comma 1, (quest’ultimo parametro in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU), giacche’:

1) quanto alla supposta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., l’onere imposto al ricorrente assolve ad una funzione servente rispetto ai compiti di nomofilachia della Corte di cassazione, cosi’ inscrivendosi nell’oggetto e nelle finalita’ ispiratrici della Legge Delega n. 80 del 2005;

2) quanto al preteso contrasto con gli artt. 76, 77, 24, 111 Cost., e con l’art. 117 Cost., comma 1, non sussiste una limitazione del diritto di accesso al giudice, tenuto conto che il requisito di contenuto – forma (consistente nel ridurre a sintesi il complesso degli argomenti critici sviluppati nella illustrazione del motivo) costituisce un mezzo di esercizio di detto diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione concepito primariamente come mezzo di verifica della legittimita’ della decisione, sicche’ il requisito medesimo si accorda intrinsecamente con lo scopo e con la funzione del giudizio per il quale e’ stato imposto come onere a carico della parte” (Cass. 2652/2008).

La inammissibilita’ di tutti i motivi del ricorso principale assorbe ogni altra eccezione deduzione e/o motivo di merito prospettato dalla parte resistente in quanto tale o in quanto ricorrente incidentale.

Conseguentemente entrambi i ricorsi vanno rigettati nel loro complesso, con compensazione delle spese del giudizio di legittimita’ in considerazione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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