Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1158 del 22/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Fondazione Banco di Sardegna, in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Boezio 16 presso lo studio di consulenza giuridico – Tributaria con gli avv.ti Lupi Raffaello ed Manca Antonio, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98.09.06, depositata in data 9.5.06. della Commissione tributaria regionale della Sardegna;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.11.09 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Udita la difesa svolta dall’avv. Raffaello Lupi per conto del controricorrente che ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Udito il P.G. in persona del Dr. Umberto Apice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con le pronunce consequenziali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento l’Ufficio IIDD di Sassari rettificava la dichiarazione dei redditi presentata dalla Fondazione Banco di Sardegna per il periodo di imposta 1.10.93/30-9.94 non riconoscendo la spettanza dell’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ed accertando una maggiore imposta pari a L. 4.882.816.000.

La contribuente presentava tempestivo ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Sassari, la quale lo accoglieva. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi l’Agenzia delle Entrate. La contribuente resiste con controricorso ed ha quindi depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, articolata dalla ricorrente sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, della L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis, del D.Lgs. n. 356 del 1990, artt. 1, 11 e 12, del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12, dell’art. 2195 c.c. nonchè sotto il profilo della motivazione insufficiente ed illogica, si fonda sulla considerazione che la C.T.R. avrebbe trascurato che gli enti conferenti derivati dallo scorporo delle aziende bancarie, preposti dalla legge a possedere obbligatoriamente e amministrare la partecipazione di controllo nella società bancaria in cui hanno conferito l’azienda, non perseguendo in via esclusiva scopi culturali, in quanto tali, non possono essere annoverati tra gli enti ammessi all’agevolazione del dimezzamento dell’Irpeg. Ed invero, la Commissione di appello avrebbe dovuto aver riguardo alla natura dell’attività concretamente svolta e la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver effettivamente svolto in via esclusiva le attività che davano luogo alle agevolazioni, onere invece non assolto.

Inoltre – e questa considerazione riassume la seconda doglianza, l’ondata sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 – la CTR avrebbe trascurato che l’art. 6 citato ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva e quindi non si applica ad un soggetto che non rientra nelle categorie richiamate dalla predetta norma.

I due motivi in questione possono essere trattati congiuntamente, proponendo profili di censura sostanzialmente connessi fondati sul comune presupposto dell’inapplicabilità – ai cd. enti conferenti derivati dallo scorporo delle originarie Casse di Risparmio – della disciplina normativa invece applicabile agli enti fiscalmente agevolati.

Le ragioni di doglianza sono fondate. A riguardo, giova sottolineare che le Sezioni Unite di questa Corte, assai recentemente, hanno avuto modo di risolvere un precedente contrasto giurisprudenziale affermando il principio secondo cui “gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12, a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 “bis” (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG; la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua “ratio” va ricercata nella esclusività e tipicità del line sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “ex” art. 87, comma 1, lett. c) – T.U.I.R., non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione ai capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni” (Sez. Un. n. 1576/09, n. 27619/06, Cass. n. 7883/07, n. 10253/07, n. 10258/07, 13559/07, n. 14087/07).

Considerato che la sentenza impugnata non si è uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi dal Collegio ed applicabili nella fattispecie, le censure esaminate meritano di essere condivise Pertanto il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l’ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente.

Ed invero, non ricorre la necessità del rinvio al giudice del merito per l’esame della sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalle norme agevolative, sul rilievo che se il tema specifico della prova del perseguimento in concreto delle finalità sociali non risulta prospettato con il ricorso introduttivo, lo stesso non può più essere introdotto come tema di indagine. Nella specie, il controricorso non riporta alcun accenno, opportunamente trascritto, nel rispetto del principio di autosufficienza. Ed è appena il caso di sottolineare come a tal fine non rilevino le memorie difensive ex art. 378 c.p.c. le quali hanno una funzione meramente illustrativa delle considerazioni già svolte nei precedenti atti.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo f introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente.

Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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