Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.116 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.R., residente a *****, in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna – Sezione Staccata di Rimini n. 66 in data 10/10/2005, depositata il 17 gennaio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell’01 dicembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, esercente attività libero professionale, ricorreva avverso il diniego, opposto dall’Amministrazione, alla domanda sottesa a conseguire il rimborso dell’IRAP, degli anni dal 1998 al 2001. L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Rimini respingeva il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva riformata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.

Con ricorso notificato il 18-22 aprile 2006, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Con istanza 22.06.2009, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2 e 3;

Visto il controricorso del contribuente; Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale; Considerato che i Giudici di appello hanno escluso l’esistenza dell’autonoma organizzazione, nella considerazione che l’attività professionale era stata svolta dal professionista, in assenza di elementi di organizzazione, rilevanti agli effetti impositivi;

Considerato, infatti, che per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 3672/2007, n. 3676/2007, n. 3678/2007), “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1 (nella versione vigente dall’1.01.2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”; Considerato che, è stato, pure, precisato che “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”; Considerato che è stato, altresì, ivi chiarito che “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta, asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”; (Cass. n. 3672/2007, n. 3676/2007, n. 3678/2007);

Considerato che la decisione dei Giudici di merito appare in linea con l’affermato principio, avendo accolto la domanda, dopo avere verificato che l’attività era stata esercitata senza dipendenti e/o collaboratori, stabilmente e proficuamente inseriti nel contesto dell’attività professionale – stante le peculiari mansioni ed il limitato apporto di un collaboratore – ed in assenza di significativi beni strumentali;

Considerato, altresì, che le doglianze risultano formulate genericamente ed in contrasto con la citata pronuncia e con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di imponibilità Irap ai redditi professionali, giacchè l’Agenzia, per un verso, non ha contestato specificamente la realtà fattuale dedotta dal contribuente e presa in considerazione dal giudice di merito (Cass. n. 1540/2 007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) e, d’altra parte, non ha criticato la ratio della decisione, limitandosi a sostenere che tutti gli esercenti arti o professioni, essendo la loro attività caratterizzata dall’auto-organizzazione, sono assoggettati ad Irap, a prescindere dalla sussistenza o meno degli elementi indice, quali indicati da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, senza, peraltro, indicare concreti elementi, in ipotesi idonei a sostenere una diversa decisione;

Considerato che il ricorso va, dunque, rigettato e che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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