LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10158-2004 proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
VALDERICINA DI CUSENZA GIUSEPPA & C. S.A.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 32 presso lo studio dell’Avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO, rappresentata e difesa dall’Avvocato SAMMARTINO SALVATORE giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20/2003 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il 09/04/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;
udito per il ricorrente l’Avvocato dello Stato ROBERTA GUIZZI, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso;
udito per il resistente l’Avvocato SALVATORE SAMMARTINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La società Valdericina di Cusenza Giuseppa & C. ha impugnato la finanziaria riduceva il credito d’imposta esposto dalla società.
Il giudice tributario adito in primo ed in secondo grado ha accolto il ricorso della società, la quale ricorre oggi per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di un motivo. La società resiste con controricorso.
L’unico motivo posto a fondamento del ricorso è inammissibile.
Denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, artt. 2697 e segg. c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c. unitamente a vizi della motivazione della sentenza impugnata, l’amministrazione ricorrente lamenta che la CTR ha motivato la propria decisione limitandosi a recepire quella posta a base della sentenza di primo grado, senza una autonoma ed analitica valutazione delle censure formulate con l’atto di appello. Effettivamente, la parte motiva della sentenza impugnata esordisce con l’affermazione che vanno condivise e confermate le motivazioni dei primi giudici, ma poi sviluppa un minimo di considerazioni (anche se molto generiche), sulla mancanza, nella specie, di presunzioni che possano legittimare la rettifica impugnata. Tuttavia, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, perchè la difesa dell’amministrazione ricorrente non spiega quali sono le censure che sarebbero state prospettate con i motivi di appello, asseritamente rimaste senza esame da parte della CTR. Sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente critica l’osservazione della CTR secondo la quale mancherebbero, nella specie, le prove della irregolare tenuta delle scritture contabili, perchè in effetti tali prove emergevano dall’esame della documentazione acquisita. Anche questa doglianza, però, è inammissibile perchè attiene al merito e, prima ancora, non è autosufficiente perchè non è specificato quali sarebbero gli elementi probanti che emergerebbero dalla documentazione acquisita e quali sarebbe questa documentazione.
Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1200,00 (milleduecento/00), di cui Euro mille per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010