LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
C.P., residente a *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 18 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna – Sezione n. 18 in data 07/03/2005, depositata il 07 marzo 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell’1 dicembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;
Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, esercente attività libero professionale, ricorreva avverso il silenzio-rifiuto, opposto dall’Amministrazione, alla domanda sottesa a conseguire il rimborso dell’IRAP, degli anni dal 1998 al 2000.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Bologna accoglieva il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.
Con ricorso notificato il 21 aprile 2006, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.
L’intimato, non ha svolto difese in questa sede. Con istanza 06.07.2009, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, L. n. 289 del 2002, art. 7 ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 ed omessa, illogica ed incoerente motivazione su punto decisivo della controversia;
Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale; Considerato che i Giudici di appello hanno escluso l’esistenza dell’autonoma organizzazione, nella considerazione che l’attività professionale era stata svolta dal professionista, in assenza di elementi di organizzazione, rilevanti agli effetti impositivi; Considerato che i primi due motivi del ricorso, devono ritenersi fondati, posto che, per i periodi d’imposta in questione, il contribuente si è avvalso del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 7, ragion per cui non aveva titolo a chiedere ed ottenere il rimborso per il medesimo periodo e, d’altronde, la questione non soggiaceva ad alcuna preclusione, potendo essere rilevata d’ufficio anche in Cassazione;
Considerato, infatti, che costituisce pacifico principio quello secondo cui “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie IRAP)” (Cass. 3682/2007, n. 20741/2006, n. 8178/2007, n. 20741/2007);
Considerato, pure, che per consolidato orientamento giurisprudenziale la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria, attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 c.c. ed è, come tale, rilevabile d’Ufficio, con la conseguenza che la relativa questione è proponibile in appello ed anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso (Cass. n. 10591/2002, n. 9952/2003, n. 13221/2004); Considerato che il ricorso va, dunque, per tali motivi, accolto e, per l’effetto, assorbite le altre doglianze, l’impugnata sentenza va cassata;
Considerato che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo ritenersi pacifica l’allegata circostanza che il contribuente si è avvalso, per lo stesso periodo d’imposta, del condono previsto dalla precitata legge, e non essendo stata, per altro, contestata (Cass. N. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005), la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda di rimborso e dell’originario ricorso;
Considerato che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate.
PQM
Accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbite le altre censure, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso del contribuente e l’originario ricorso;
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010