LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso iscritto al n. 19301 R.G. 2005 proposto da:
B.L., rappresentato e difeso, con procura in calce al ricorso, dagli avvocati ZAMPETTI Maria Silia e Michele SINIBALDI, domiciliatario in Roma, alla via N. Ricciotti, 11;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, nelle persone, rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla Via dei Portoghesi 12;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in data 15 luglio 2004, depositata col n. 25/24/04 il 20 settembre 2004.
Viste le richieste scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso limitatamente agli anni 1998 e 1999 per manifesta fondatezza ed il rigetto delle altre doglianze per manifesta infondatezza;
udita, in Camera di consiglio, la relazione del Dott. Papa.
PREMESSO IN FATTO
– che:
B.L., dottore commercialista, ricorre, con nove motivi illustrati da memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana – indicata in epigrafe – che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, Ufficio di Firenze *****, ha respinto la domanda del contribuente, per conseguire il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2000.
Espone, il ricorrente, le censure che seguono.
1) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) in relazione all’art. 329 cod. proc civ.:
l’Agenzia aveva appellato la sentenza di primo grado solo e soltanto in relazione ai principi di diritto in essa affermati, senza affrontare la questione di fatto ivi affrontata”, onde costituiva ormai giudicato l’affermazione secondo cui il contribuente aveva operato senza ausilio di dipendenti e collaboratori, con utilizzo di macchinar di scarsissimo valore e di un vano di proprietà paterna in uso gratuito.
2) “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56”;
3) “nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.: sotto tale duplice profilo ribadisce, il ricorrente, che l’Agenzia non ha mai chiesto che venisse respinta la domanda di rimborso del contribuente per carenza dei presupposti di fatto invocati dallo stesso, bensì solo e soltanto perchè in base ad una diversa interpretazione di diritto relativa al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, riteneva dovuta l’IRAP da tutti i liberi professionisti, tranne coloro che prestavano collaborazioni coordinate e continuative”.
4) “Omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5)”: si lamenta che il giudice a quo abbia negato al contribuente il diritto al rimborso per mancanza di documentazione idonea, obliterando del tutto che la stessa Agenzia aveva prodotto “un sintetico promemoria dei dati del contribuente”, trascritto in ricorso (addirittura mediante riproduzione fotostatica, contenente i dati stessi, desunti dalla interrogazione all’anagrafe tributaria).
5) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione all’art. 2697 cod. civ.”: la prova in ordine ai fatti di causa – non meglio specificati in ricorso – incombeva sull’amministrazione, mentre “il contribuente ha solo l’onere di dimostrare di aver provveduto al pagamento dell’imposta di cui si chiede il rimborso”.
6) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4”: poichè l’amministrazione non può richiedere documenti ed informazioni già in suo possesso, costituisce suo onere “di produrre in giudizio ogni documento – anche favorevole al contribuente – che sia in suo possesso”.
7) “Omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5);
8) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) in relazione al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2”:
posto che la autonoma organizzazione richiesta, ai fini dell’applicazione dell’imposta, deve consistere nell’impiego funzionale, nella attività professionale, di capitale e lavoro altrui – così da individuare un vero e proprio valore aggiunto rispetto alla prestazione d’opera intellettuale -, il giudice a qua non ha individuato in alcun modo i presupposti per l’applicazione dell’imposta.
9) “Violazione di norme di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) in relazione all’art. 33 della 6^ direttiva IVA 77/388 CEE del 17.5.1977”: risulterebbe infatti, l’IRAP, incompatibile con la normativa comunitaria in materia di IVA, dando luogo ad una vera e propria duplicazione di imposta.
Escluso tale ultimo profilo, ormai definitivamente superato, tutte le censure vengono ribadite nella memoria ex art. 378 c.p.c..
Il Ministero e l’Agenzia, resistendo con controricorso, sottolineano in particolare la correttezza dell’accertamento di merito condotto nella sentenza impugnata.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per l’accoglimento per manifesta fondatezza del quarto motivo limitatamente agli anni 1998 e 1999, in quanto manifestamente fondato, e per il rigetto delle censure restanti, manifestamente infondate.
RITENUTO IN DIRITTO
– che:
I primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati. L’esame congiunto riposa sull’evidente unico filo conduttore che li accomuna, consistente nella circostanza secondo cui l’ufficio avrebbe limitato le sue complessive censure, in appello, alla interpretazione delle norme poste a sostegno della prima decisione, senza contrastare in alcun modo i presupposti di fatto, messi a sostegno della domanda di rimborso. L’impostazione – a parte la mancanza di autosufficienza -, senza considerare che, in materia di azione di ripetizione di imposte indebitamente versate, attore, anche in senso sostanziale, è il contribuente, propone una indebita scissione tra le due premesse del sillogismo processuale, finendo per prospettare l’insostenibile passaggio in giudicato di una soltanto di esse e, correlativamente, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ad opera del giudice del gravame, che le prenda entrambe in nuova considerazione.
Della manifesta infondatezza dell’ultimo motivo si è già detto nelle premesse in fatto.
In relazione ai motivi restanti, si premette che il collegio intende dare continuità all’orientamento della Corte (v., per tutte, Cass., V, 3677/2007) secondo cui “in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione di imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’ imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.
Ciò posto, manifestamente fondato – in relazione agli anni 1998 e 1999 – è il quarto motivo.
Nella sentenza impugnata si conclude l’impostazione in diritto nel senso che “vanno ricercati (…) quegli elementi indicati dalla Corte Costituzionale, quali l’impiego di capitali e lavoro altrui, che costituiscono normalmente la base di una organizzazione per l’esercizio di una attività economica”; e, sulla base di tale impostazione – corretta, sulla base del richiamato indirizzo della giurisprudenza di legittimità -, si prosegue: “Nel caso in esame il contribuente afferma di esercitare la sua attività professionale senza alcun tipo di organizzazione utilizzando pochi beni strumentali indispensabili e senza l’ausilio di lavoratori dipendenti o di altri collaboratori. A dimostrazione ha prodotto soltanto fotocopie delle pagine 3, 4, 5 e 6 del libro dei cespiti ammortizzabili, ma non ha prodotto altre prove di quanto ha soltanto asserito circa la mancanza di collaboratori dipendenti o di altro tipo quali, ad esempio, avrebbero potuto essere le dichiarazioni dei redditi relative agli anni per i quali era stato chiesto il rimborso dell’imposta. Mancando le prove di quanto sostenuto dal contribuente circa l’assenza di elementi di organizzazione nell’esercizio della sua attività professionale, in riforma della sentenza impugnata, va accolto l’appello dell’Ufficio”.
Tale valutazione di merito non risulta, nondimeno, corretta, per le ragioni addotte dal ricorrente nel quarto mezzo di cassazione.
L’onere della prova costituisce una regola di giudizio che impone di addossare la mancata prova alla parte che era tenuta a fornirla, ma il giudice deve valutare tutte le prove comunque acquisite al giudizio – anche se provenienti, quindi, dalla parte non onerata -:
e, nel caso in esame, l’Agenzia delle entrate aveva essa stessa prodotto in giudizio i risultati delle interrogazioni all’anagrafe tributaria per gli anni 1998 e 1999 – riprodotti fotostaticamente nel corpo del ricorso -, onde il giudice a quo avrebbe avuto tutti i dati su cui fondare le proprie valutazioni, erroneamente omesse.
La deduzione, peraltro non contraddetta da controparte, mostra all’evidenza il lamentato vizio di motivazione, anche se limitato agli anni 1998 e 1999. Ed entro tali limiti il motivo va accolto, essendo la deduzione, riferita al 2000, sfornita di autosufficienza, e non essendo consentita – se non violando l’incensurabilità di un accertamento di fatto – l’argomentazione del ricorrente, secondo cui, in relazione a tale successiva annualità, non sarebbero intervenute variazioni di rilievo nella conduzione del suo studio professionale.
Alla stregua di tali puntualizzazioni circa l’onere della prova e l’acquisizione documentale, il quinto ed il sesto motivo restano assorbiti.
Infondati sono, infine, la settima e l’ottava censura, che, pur se articolate in forma complessa, denunciano solo una violazione di legge, peraltro insussistente alla stregua dell’impostazione della sentenza impugnata, apparendo il vizio di motivazione soltanto consequenziale.
In definitiva: va accolto il ricorso nei confronti della Agenzia delle entrate, limitatamente al quarto motivo ed agli anni 1998 e 1999, con assorbimento del quinto e del sesto e rigetto dei restanti.
La sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione regionale, per la necessaria valutazione delle risultanze dell’anagrafe tributaria (prodotte in giudizio dalla stessa Agenzia) relative agli anni sopra indicati, liquidando, all’esito, anche le spese della presente fase di legittimità.
Il ricorso proposto nei confronti del Ministero delle finanze va, invece, dichiarato inammissibile, non essendo l’ufficio periferico stato parte nel giudizio di appello (v. per tutte Cass., Sez. Un., 3116/2006). Le relative spese possono restare compensate, non essendone risultata aggravata la difesa erariale.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero delle finanze, e compensa fra le parti le spese.
Accoglie il quarto motivo del ricorso proposto nei confronti del Ministero delle finanze, relativamente agli anni 1998 e 1999, assorbite le corrispondenti censure del quinto e sesto motivo, e rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo come sopra accolto, e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010