Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1187 del 22/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.A. e P.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via Giuseppe G. Belli 36, presso l’avv. Gaetano Alessi, rappresentati e difesi dall’avv. RABIOLO Pietro, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (Palermo – Sez. staccata di Caltanissetta), Sez. 21, n. 67/21/01 del 21 luglio 2001, depositata il 26 luglio 2001, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per condono.

Vista la documentazione prodotta dal contribuente comprovante l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12;

Ritenuto che la procedura di definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 12, non richiede l’attestazione dell’Ufficio;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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