LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.W., ex legale rappresentante della fallita società
Maximilian S.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Taro 35, presso l’avv. MAZZONI Claudio, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio del Registro di Vicenza, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (Bologna), Sez. 13, n. 210/13/01 del 20 novembre 2001, depositata il 4 dicembre 2001, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta.
FATTO E DIRITTO
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per condono.
Vista l’istanza dell’Avvocatura dello Stato la quale attesta l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010