LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Lazio 20/C, presso l’avv. Massimo Dotto, rappresentato e difeso dall’avv. PIAZZA Massimo, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (Bologna – Sez. staccata di Parma), Sez. 35, n. 10/35/04 del 16 marzo 2004, depositata il 17 marzo 2004, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso del contribuente relativo ad una controversia concernente una richiesta del contribuente stesso di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta rigettata in primo grado e in secondo grado;
Letto il controricorso dell’amministrazione;
Visto che il ricorso poggia su un unico motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9, per non avere il giudice di merito ritenuto l’ostatività del condono al richiesto rimborso;
Ritenuto il ricorso sia manifestamente infondato in base al principio affermato da Cass. n. 3682 del 2007: “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria”.
Ritenuto che la formazione e il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010