LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tommasini 9, presso l’avv. Stefano Idolo, rappresentato e difeso dall’avv. LABRIOLA Renato, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 44, n. 259/44/05 del 17 aprile 2005, depositata il 2 marzo 2006, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta.
FATTO E DIRITTO
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.
Letto il ricorso dell’amministrazione relativo ad una controversia concernente l’impugnazione da parte del contribuente della cartella esattoriale emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, contestata tra l’altro per tardività della notifica eseguita oltre il termine di decadenza previsto dalla richiamata, impugnazione accolta in primo e in secondo grado;
Letto il controricorso del contribuente;
Rilevato che il ricorso poggia su tre motivi con i quali si denuncia:
a) vizio di ultrapetizione, per non aver limitato l’esame al dedotto carattere perentorio del termine previsto dal citato art. 36 bis (primo motivo), b) violazione del contraddittorio per mancata chiamata in causa del concessionario litisconsorte necessario (secondo motivo), c) applicabilità dello ius superveniens di cui al D.L. n. 106 del 2005, alla luce dei quale la notifica della cartella sarebbe in termini (terzo motivo);
Ritenuto che il primo motivo si manifestamente fondato primo motivo emergendo per tabulas dalla sentenza impugnata il vizio di ultrapetizione;
Ritenuta la manifesta infondatezza del secondo motivo sulla base del principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 22939 del 2007: “In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione de contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario”;
Ritenuta la manifesta fondatezza del terzo motivo essendo applicabile nella specie lo ius superveniens sulla base del principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 16826 del 2006: “In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.
Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge di conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999”;
Ritenuto che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010