LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
OPERA S.r.l., (già New International Sport Campings S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Confalonieri 5, presso l’avv. MANZI Luigi, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 54, n. 281/54/00 del 15 giugno 2000, depositata il 22 giugno 2000, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Carlo Albini per delega per la Società ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l’estinzione del giudizio;
Letto il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Vista l’istanza depositata dalla Società ricorrente con allegata documentazione comprovante la presentazione di istanza di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, istanza con la quale è chiesta la dichiarazione di estinzione del giudizio;
Rilevato che tale circostanza, in assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione pur più volte sollecitata, testimonia che la Società ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio;
Ritenuto che, trattandosi di definizione per condono, sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010