Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.12 del 04/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11143-2008 proposto da:

TORO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Presidente Amministratore Delegato Dott. DE PUPPI LUIGI elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato BERCHICCI GIANCARLO, che la rappresenta e difende con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMAG SARDA DI LOBERTO MICHELE & C SNC in persona del suo legale rappresentate Sig. L.M., e M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. DENZA 50 – A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI LUCIO, rappresentati e difesi dall’avvocato SATTA ANGELA con delega a margine del controricorso;

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Avvocato T.B. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.M.

POGGIOLI 1, presso lo studio dell’avvocato ROGANI RAFFAELE, che lo rappresenta e difende con procura speciale del Notaio Dott. SAMMARTANO SALVATORE in Roma il 73/01/2004 Repertorio N. 112195;

– controricorrenti –

e contro

E.R., S.A., P.B.;

– intimati –

sul ricorso 13310-2008 proposto da:

E.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato COCCO GIANLUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRONGIA VALERIA, FRONGIA FRANCESCO con delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Speciale TORTORA BENIAMINO elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. M.

POGGIOLI 1, presso lo studio dell’avvocato ROGANI RAFFAELE, che la rappresenta e difende con procura speciale del Notaio Dott. SALVATORE SAMMARTANO in Roma il 23/01/2004 Repertorio N. 112195;

– controricorrente –

e contro

TORO ASSIC SFA, IMAG SARDA DI LOBERTO MICHELE & C SNC, M.M., S.A., P.B.;

– intimati –

sul ricorso 16953-2008 proposto da:

IMAG SARDA DT LOBERTO MICHELE & C SAS, in persona del suo legale rappresentante Sig. L.M. e M.M. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 50 – A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI LUCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SATTA ANGELA con delega a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– ricorrenti –

e contro

E.R., TORO ASSIC SPA, NUOVA TIRRENA ASSIC SPA, S.

A., P.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 32/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, emessa il 07/12/2007 depositata il 22/01/2008; R.G.N. 592/2004;

udita la rei azione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2009 dal Consigliere Dott. VIVALDI ROBERTA;

udito l’Avvocato SATTA ANGELO;

udito l’aVVOCATO ROGANI RAFFAELE;

udito l’Avvocato FRONGIA FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per inammissibilità e rigetto del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.R. conveniva, davanti al tribunale di Cagliari, S. A., P.B., la Imag Sarda di Loberto Michele & C. snc, M.M., la soc. Italia Assicurazioni spa Divisione Lloyd Italica, la Praevidentia spa (successivamente Nuova Tirrena di Assicurazioni spa) chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti, quale trasportato, in occasione del sinistro stradale avvenuto il 2.3.1987 allorchè il veicolo sul quale viaggiava, Ford Transit 175, di proprietà della Imag Sarda e condotto da M.M., nel compiere una curva alla propria sinistra, andava ad urtare violentemente contro un camion Fiat 693, di proprietà di P.B. e condotto da S.A., in sosta al centro della curva senza segnali visivi.

I convenuti, costituitisi, contestavano il fondamento della domanda.

M.M. e la Imag Sarda spa, quindi, convenivano, davanti allo stesso tribunale, la Lloyd Italico, P.B. ed S. A. chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti dal M. nello stesso incidente stradale.

Le due cause erano riunite e decise con sentenza del 22.3.2004.

Avverso la sentenza proponeva appello principale l’ E. ed incidentale la soc. Italia Assicurazioni spa Divisione Lloyd Italica, il M. e la Imag Sarda snc..

La Corte d’appello accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dall’ E. e quello incidentale proposto dalla Imag Sarda snc., mentre dichiarava inammissibile quello proposto dalla Nuova Tirrena di Assicurazioni spa.

Ha proposto ricorso principale per cassazione affidato a sei motivi illustrati da memoria la Toro Assicurazioni spa (quale società incorporante il Lloyd Assicurazioni spa già Italia Assicurazioni spa Divisione Lloyd Italica).

Resistono, con controricorso, E.R., che ha proposto anche ricorso incidentale affidato ad un motivo illustrato da memoria; la Imag Sarda sas (già snc) e M.M. che hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo in ordine al ricorso incidentale proposto dall’ E..

La Nuova Tirrena spa resiste con controricorsi, illustrati da memoria, al ricorso principale ed al ricorso incidentale proposto dall’ E..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi – principale, incidentale ed incidentale condizionato – vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Trattasi di ricorsi proposti nella vigenza del D.Lgs. n. 40 del 2006.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, noi caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza del, a motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Ricorso principale:

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 113, 163 e 164 c.p.c. per nullità della sentenza e del procedimento, art. 360 c.p.c., n. 4; violazione e falsa applicazione di norma di diritto artt. 1681, 2054 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è inammissibile perchè non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis.

Il quesito, al quale sì chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.

Il motivo si conclude con un primo quesito generico, la cui formulazione non assolve al principio di corrispondenza fra vizi denunciati e fattispecie concreta, e che non può essere integrato dalla illustrazione che, all’interno del motivo, precede la formulazione del quesito.

La funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, infatti, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7.4.200 9 n. 8463; v. anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).

Anche il secondo quesito, relativo alla violazione dell’art. 2054 c.c. pecca per le stesse ragioni.

In ordine al vizio di tale violazione di norma di diritto, il quesito è astratto, senza alcun collegamento con il caso concreto.

La sua modalità di formulazione, pertanto, non consente alla Corte di rispondere con l’enunciazione di un principio di diritto in base al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata.

Con il secondo motivo denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio; art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è inammissibile.

Sotto il profilo del vizio di motivazione, deve rilevarsi che, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

E’ stato più volte affermato che nella norma dell’art. 366 bis c.p.c., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata; sicchè, non è possibile ritenerlo rispettato quando soltanto la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore, e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del cit. art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è, conseguentemente, inidonea a sorreggerò la decisione (Cass. 18.7.2007 n. 16002; Cass. 22.2.2008 n. 4646; Cass. 25.2.2008 n. 4719).

A tal fine, deve sottolinearsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, nelle ipotesi di vizio di motivazione, la relativa censura, dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze, nè in sede di formulazione del ricorso, nè in sede di valutazione della sua ammissibilità (in tali sensi la relazione al D.Lgs. n. 40).

Nella specie, difetta sia il momento di sintesi, sia l’indicazione del o dei fatti controversi rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione; inoltre, non sono neppure puntualmente indicate le ragioni per le quali è contestata la motivazione e che la renderebbe inidonea a sorreggere la decisione.

Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.., art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo è inammissibile.

Il quesito è astratto. Valgono, pertanto, gli stessi rilievi già enunciati con riferimento ai motivi che precedono.

In particolare, non è dato comprendere neppure in cosa – nel caso concreto – la violazione sia consistita e la sua incidenza sulla decisione.

Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c. e art. 1224 c.c. e art. 360 c.p.c., n. 3.

Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile d’ufficio.

Il motivo è inammissibile.

Sotto il primo profilo il quesito posto, oltre a non avere collegamento con il caso concreto, è inidoneamente formulato perchè enuncia soltanto principi generali di diritto, suppostamente violati, ma non chiarisce, nè in cosa la o le violazioni si siano sostanziate, nè le ragioni delle contestazioni avanzate.

Sotto il profilo del vizio motivazionale, poi, difetta, sia il momento di sintesi, sia l’indicazione del o dei fatti controversi in ordine ai quali il vizio è censurato, sia della loro decisività.

Con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1681 c.c., art. 2054 c.c.) art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è inammissibile.

Il quesito è genericamente formulato, non è collegato con il caso concreto; la sua modalità di formulazione non consente, pertanto, alla Corte di legittimità di enunciare il principio di diritto che risolva il caso in esame.

Con il sesto motivo chiede una decisione nel merito ex art. 384 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

La richiesta di decisione nel merito non costituisce alcun motivo di ricorso per cassazione; non censura, infatti, alcuna statuizione del provvedimento impugnato, ma si concretizza soltanto in una istanza – formulata alla Corte di legittimità ai sensi dell’art. 384 c.p.c. – di decisione, non essendo necessarie ulteriori indagini di fatto.

Ricorso incidentale.

Con unico motivo di ricorso incidentale l’ E. denuncia difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 366 bis c.p.c..

Il motivo non è fondato.

Il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, imputato al giudice di merito, è oggetto di un quesito riconducibile al “momento di sintesi”, in questo caso richiesto.

Nella sostanza, però, il motivo, piuttosto che evidenziare un vizio motivazionale, pretende una diversa ricostruzione delle modalità ricostruttive dell’incidente, sul 1 a base delle risultanze di fatto, tali da incidere sulla individuazione delle rispettive responsabilità delle parti.

Una tale valutazione spetta al giudice di merito e se – come nella specie – congruamente e correttamente motivata, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità.

D’altra parte la Corte di merito, nel riformare la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto un concorso di colpa, nella misura del 30%, del M., riconoscendo la responsabilità esclusiva dello S., ha dato puntualmente conto della sua valutazione delle risultanze probatorie e del suo diverso convincimento rispetto al primo giudice.

Anche sotto questo profilo, pertanto, la censura non può essere condivisa.

Ricorso incidentale condizionato.

Con unico motivo di ricorso incidentale condizionato la Imag Sarda sas e M.M. denunciano la mancata o falsa applicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1224 c.c. e art. 2697 c.c..

Il rigetto del ricorso principale determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato che va, quindi, dichiarato assorbito.

Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile;

quello incidentale proposto dall’ E. va rigettato, e quello incidentale condizionato proposto dalla Imag Sarda sas e da M. M. va dichiarato assorbito.

La particolare natura della materia oggetto del ricorso e la reciproca soccombenza – nei rapporti fra la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale E. – giustificano la compensazione delle spese fra tutto le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta l’incidentale proposto da E.R.;

dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2010

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