LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.M. residente a *****, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. Donato Sciannameo, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Olmi, 62;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– intimata –
avverso la sentenza n. 17/7/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Bari in data 20/1/2006 depositata il 5 maggio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’01 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. DI BLASI Antonino;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte, considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 3641/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 17/07/06, pronunziata dalla CTR di Bari il 20-01-2006 e DEPOSITATA il 05 maggio 2006. Il ricorso, che attiene ad impugnazione diniego rimborso Irap, censura la citata decisione, per vizi di legge e difetto di motivazione, e deducendo l’erroneo operato dei Giudici di merito, per avere ritenuti sussistenti i presupposti impositivi.
2 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
3 – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile in quanto la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., posto che gli stessi, peraltro non specifici nè autosufficienti, non si concludono con la esplicita formulazione del quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, e, d’altronde, non assolvono all’obbligo di legge in relazione alla doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 5. Il Relatore Cons. Dott. DI BLASI Antonino”. Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio ha condiviso i motivi esposti nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile;
Considerato che, essendosi l’Agenzia limitata a depositare mera richiesta di comunicazione dell’avviso fissazione dell’udienza di trattazione, e, d’altronde, non avendo partecipato alla stessa, non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010