Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.1209 del 22/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L. C.F. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G BETTOLO 6, presso lo studio dell’avvocato TITONE PATRIZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato FIORENTINO GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

C.R., C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADOVA 1, presso lo studio dell’avvocato DASTOLI ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ISIDORO VINCENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 825/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 30/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2009 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato VINCENZO D’ISIDORO difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi alle difese scritte depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 2.5.1995, trascritta in data 6.5.95, C.R. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Foggia iL proprio genitore C.M., chiedendo l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. dell’obbligo di concludere il definitivo di vendita di tre locali terranei sito in abitato di *****,accatastati alla partita *****, promessigli in vendita dallo stesso con scrittura privata del ***** per il prezzo di L. 85.000.000, di cui L. 31.000.000 versati contestualmente alla sottoscrizione, L. 24.000.000 il successivo ***** e il residuo da corrispondersi al definitivo da stipularsi non oltre il *****.

L’attore deduceva che, accedendo alla richiesta del genitore, aveva versato in data ***** la somma di L. 27.000.000,ma essendo in dubbio sulla volontà dello stesso di addivenire al definitivo,lo aveva convocato davanti al notaio per il *****, citandolo contestualmente a giudizio in ipotesi di mancata comparizione davanti al notaio.

Nelle more del procedimento, decedeva in data ***** il C. M., lasciando a se superstite ed erede universale M. L., cittadina straniera, sposata in seconde nozze, cui in precedenza aveva donato la nuda proprietà dei medesimi immobili, giusti rispettivi atti di testamento pubblico e di donazione per notar Meterangelis rispettivamente del *****.

La causa veniva interrotta e riassunta nei confronti dell’erede, affinchè il Tribunale,accertata l’autenticità delle sottoscrizioni al preliminare di vendita e alla documentazione esibita a conferma dei versamenti sul prezzo,emettesse la reclamata sentenza di trasferimento degli immobili di cui al preliminare di vendita in favore dell’attore dando atto che il residuo importo da corrispondersi era di L. 3.000.000. La convenuta, costituitasi, dichiarava di non conoscere le sottoscrizioni apposte dal C. M. in calce al preliminare di vendita e agli atti sopramenzionati. Espletata c.t.u. diretta ad accertare l’autenticità delle sottoscrizioni della documentazione prodotta e rinnovata la medesima con l’ausilio di un nuovo c.t.u. a seguito delle critiche di cui alla perizia di parte depositata dalla difesa della convenuta M., l’adito Tribunale con sentenza n. 2448/2001, rigettava l’eccezione di nullità della notificazione della citazione sollevata dalla convenuta perchè infondata; rigettava la domanda attrice ritenendo non convincenti le conclusioni del c.t.u. circa l’autenticità delle sottoscrizioni della documentazione.

La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 825/04, depositata il 30.9.04, accoglieva l’appello proposto da C.R. e dichiarava autentiche le sottoscrizioni apposte da C.M. in calce alla promessa di vendita del *****, alla quietanza a firma di C.M. del ***** per L. 25.000.000, alle firme di girate di due assegni bancari, tratti su la B.N.L., filiale di ***** da C.R. in favore di C.M., datati entrambi “*****, dell’importo di L. 16.000.000 l’uno e L. 15.000.000 l’altro; dichiarava trasferita da M.L., quale erede universale del C.M., in favore di C.R. la proprietà degli immobili descritti in citazione; subordinava il detto trasferimento al pagamento da parte del C.R. in favore della predetta M. del residuo prezzo di L. 3.000.000 (pari a Euro 1.549,36) ordinava infine, a Conservatore RR.II. di Foggia la trascrizione della sentenza, ponendo a carico dell’appellata le spese dei due gradi di giudizio.

Per la cassazione della decisione ricorre la parte soccombente esponendo tre motivi,cui resiste l’intimato con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. (vizio di ultrapetizione) e dell’art. 157 c.p.c. in relazione all’art. 194, comma 2, s.c. (travisamento dei fatti),nonchè per difetto di motivazione nel punto in cui ha ritenuto irrituale la valutazione del giudice di primo grado di disporre nuova c.t.u. sulla base delle osservazioni svolte dal consulente di parte con separata perizia di parte, anzichè in contraddittorio con il c.t.u..

Si sostiene che in nessun atto del procedimento era stata avanzata l’eccezione di irritualità della perizia di parte e,comunque,che tale nullità di carattere relativo risultava sanata perchè non eccepita ritualmente nella prima difesa successiva al deposito della relazione di ctu.

Inoltre che,essendo il thema decidendi del giudizio di secondo grado delimitato dai motivi di appello,il riesame della questione,in assenza di specifico motivo di impugnazione, comportava il vizio di ultapetizione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per travisamento dei fatti e difetto di motivazione nel punto in cui ha accolto le conclusioni della prima c.t.u., senza spiegare le ragioni che avevano indotto dare la prevalenza della medesima rispetto alla seconda che era stata presa in considerazione dal giudice di primo grado.

Si sostiene, invece, che il progressivo decadimento; grafomotorio del C.M. sarebbe documentato da una cronologia di atti provenienti dalla stesso autore,che escluderebbero un sorprendente recupero delle sottoscrizioni negli atti successivi alla sottoscrizione della scrittura privata di promessa di vendita.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità della notificazione della citazione diretta a C.M., all’epoca ricoverato in ospedale,fatta in mani della figlia residente altrove.

Si rileva che la nullità della citazione comporterebbe la milita del primo giudizio e tale decisione non potrebbe non riverberare i suoi effetti sulla trascrizione della domanda rispetto alla data di trascrizione dell’atto di donazione.

Acquista valore preliminare la questione della regolarità o meno della prima citazione a giudizio del convenuto C.M..

La Corte di merito ha giustamente dato risposta negativa al quesito, rilevando che risultando la citazione avvenuta al domicilio del convenuto all’epoca ricoverato in ospedale l’atto sia stato rettamente notificato a sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, perchè il requisito della convivenza non può essere escluso dalla diversa domiciliazione anagrafica del soggetto che si è ricevuto l’atto (la figlia del convenuto residente nella stessa ***** ma in altra abitazione), dovendosi presumere che costei, in assenza del padre, ricoverato in ospedale, dimorava nella abitazione di costui, per cui spettava a chi contestava il requisito della convivenza dare la prova del fatto della presenza soltanto occasionale della persona di famiglia non residente presso il domicilio del destinatario (Cass. 28.10,2003 n. 16164).

Vale, comunque, rilevare che, ai fini della decisione, l’eccezione è priva di interesse a farla valere, perchè l’atto di citazione risulta nuovamente notificato a mani di M.L. in data ***** e ha comportato la costituzione in giudizio della destinataria.

Nessun vizio di ultrapetizione o travisamento dei atti è ravvisabile nel fatto che il primo giudice abbia disposto il rinnovo della c.t.u.

sulla base delle osservazioni contenute nella perizia di parte, specialmente se asseverata da giuramento,come nel caso di specie, dal momento che la finalità di tale strumento di difesa è proprio quella di fornire al giudice specifiche argomentazioni per la rinnovazione dello stesso strumento tecnico.

Nemmeno merita censura la decisione adotta dalla Corte di merito di porre a base della decisione adottata le conclusioni assunte nella prima c.t.u., evidenzianti l’autenticità delle sottoscrizioni del C.M., perchè tale facoltà è propria del giudice di merito purchè adeguatamente motivata e sul punto non possono sorgere dubbi ove si consideri che la Corte di merito ha giustamente osservato che non poteva affermarsi che il tratto grafico del C.M. avesse subito un progressivo decadimento di carattere irreversibile e, quindi, insuscettibile di miglioramento,in assenza della prova scientifica e logica di tale fenomeno,significando, invece, che è nozione di comune esperienza che “il tratto grafico di ciascuno scrivente è collegato ad una serie di fattori emotivi e che, al mutare di questi ultimi, esso tende a modificarsi”. Il ricorso va, quindi rigettato e le spese del presente giudizio possono ritenersi compensate fra le parti, attesa la materia del contendere e il comportamento processuale delle parti.

P.Q.M.

rigetta il primi due motivi; dichiara inammissibile il terzo;

compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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