Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.121 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G. e M.P., residenti a *****, in giudizio di persona;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, – controparte non espressamente indicata e desunta dal ricorso;

– intimata –

avverso La cartella esattoriale n. ***** portante carico di Euro 142,21, e n. ***** portante carico di Euro 3.279,39;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell’01 dicembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte, visto il ricorso iscritto nel R.G. al n.ro 8576/2007, con il quale si impugnano le precitate cartelle esattoriali;

Considerato che l’atto in esame, non appare idoneo ad incardinare un regolare processo dal momento che: non risulta indicata la parte contro la quale l’impugnazione è proposta, non risulta notificato nè al Ministero dell’Economia e delle Finanze e neppure all’Agenzia delle Entrate – che gli è succeduta nei rapporti -, non risulta proposto avverso una decisione della CTR bensì avverso cartelle esattoriali, non risulta formulato secondo le disposizioni di legge;

è privo di quesiti, non risulta sottoscritto da Avvocato abilitato all’esercizio davanti la Cassazione; Considerato, altresì, che nessuno ha svolto difese, quale controparte.

Considerato che, per le ragioni anzi esplicitate, l’atto di che trattasi risulta, al contempo, proposto in violazione degli artt. 366, 366 bis e 369 c.p.c..

Considerato, infine, che il Sostituto Procuratore Generale, richiesto per il parere di competenza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con nota 12.02.2008, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile ed inammissibile.

Visti tutti gli atti di causa.

Considerato che, alla stregua di quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Considerato, altresì, che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti.

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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