LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6507-2006 proposto da:
G.M. *****, G.G.
*****, C.M.E. *****, quali eredi del Geom. G.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G G BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI SIBIO GIOVANNI;
– ricorrenti –
contro
P.L. *****, P.M.
***** elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato RICCI FRANCESCA MARIA;
– controricorrenti –
e contro
F.G.;
– intimato –
sul ricorso 8974-2006 proposto da:
F.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANO ADRIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUFANO PAOLO;
– controricorrente ric. incidentale –
contro
G.M. *****, G.G.
*****, C.M.E. *****, quali eredi del Geom. G.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI SIBIO GIOVANNI;
– controricorrente –
e contro
P.L. *****, P.M.
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato RICCI FRANCESCA MARIA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 578/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 04/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l’Avvocato FIORELLI Stefano, con delega depositata in udienza dell’Avvocato CASTELLANO Adriano, difensore del resistente che conferma di rinunciare al ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia in subordine inammissibilità del ricorso incidentale.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
visto il ricorso per cassazione proposto da G.M., G.G. e C.M.E., avverso la sentenza n. 578 resa nelle date 23.5-4.6.2005 dalla Corte d’Appello di Genova tra i suddetti, P.L. e P.M., nonchè F.G. visti il controricorso,con ricorso incidentale, proposto da quest’ultimo, nonchè il controricorso dei P.;
rilevato i G.- C., ricorrenti principali, hanno rinunciato al ricorso, con dichiarazione del 4.7.07, controfirmata per autentica, dai loro difensori, e che a tale rinunzia hanno aderito per accettazione il F. ed i P., con rispettive dichiarazioni in date 25.10.07 ed 11.9.09,controfirmate per autentica dai rispettivi difensori;
rilevato altresì che il F., oltre a dichiarare di accettare la rinunzia dei G.- L., ha espressamente chiesto pronunziarsi l'”estinzione del processo”, con ciò inequivocamente manifestando, come confermato dal suo difensore in udienza, la propria rinunzia al ricorso incidentale (peraltro tardivo);
ritenuto dunque che il processo deve essere dichiarato estinto, in presenza delle reciproche rinunzie e relative accettazioni, e che non vi è pertanto luogo a provvedere sulle spese;
visti gli artt. 335, 390 e 391 c.p.c..
sulla conforme richiesta del P.G.;
riuniti i suddetti ricorsi.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del suddetto processo.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010