LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 638/2005 proposto da:
P.M. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NEMORENSE 77, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO Lucio, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CAPITOLO SAN PIETRO IN VATICANO C.F. *****, C.
V. C.F. *****;
– intimati –
sul ricorso 2652/2005 proposto da:
CAPITOLO SAN PIETRO VATICANO C.F. ***** in persona del legale rappresentante il Camerlengo Mons. B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 39, presso lo studio dell’avvocato FAVINO GIULIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente ric. incidentale –
contro
P.M. C.F. *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4781/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l’Avvocato GIULIO FAVINO difensore del controricorrente ricorrente incidentale che insiste sulla rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso principale proposto da P.M. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 13-11-2003 ed il ricorso incidentale condizionato proposto dal Capitolo di S. Pietro in Vaticano nei confronti della medesima sentenza;
Riuniti i ricorsi;
Ritenuto che il P. con atto in data 24-7-2009 sottoscritto personalmente dalla parte e dal difensore avv. Luciano Tamburro ha rinunciato al ricorso suddetto iscritto al n. 638/2005 proposto contro la suddetta sentenza;
Rilevato che la controparte ha aderito alla rinuncia, cosicchè non si deve procedere alla pronuncia sulle spese;
Visto l’art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010