Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1215 del 22/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 638/2005 proposto da:

P.M. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NEMORENSE 77, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO Lucio, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CAPITOLO SAN PIETRO IN VATICANO C.F. *****, C.

V. C.F. *****;

– intimati –

sul ricorso 2652/2005 proposto da:

CAPITOLO SAN PIETRO VATICANO C.F. ***** in persona del legale rappresentante il Camerlengo Mons. B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 39, presso lo studio dell’avvocato FAVINO GIULIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente ric. incidentale –

contro

P.M. C.F. *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4781/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato GIULIO FAVINO difensore del controricorrente ricorrente incidentale che insiste sulla rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso principale proposto da P.M. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 13-11-2003 ed il ricorso incidentale condizionato proposto dal Capitolo di S. Pietro in Vaticano nei confronti della medesima sentenza;

Riuniti i ricorsi;

Ritenuto che il P. con atto in data 24-7-2009 sottoscritto personalmente dalla parte e dal difensore avv. Luciano Tamburro ha rinunciato al ricorso suddetto iscritto al n. 638/2005 proposto contro la suddetta sentenza;

Rilevato che la controparte ha aderito alla rinuncia, cosicchè non si deve procedere alla pronuncia sulle spese;

Visto l’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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