LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.U.R.E., con domicilio eletto in Roma, Via Cola di Rienzo n. 217, presso l’Avv. Leonilda Mari, rappresentato e difeso dall’Avv. MARCHESI Stefano Antonio, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA;
– intimata –
per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Piacenza depositato in data 14 ottobre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.U.R.E. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta la sua opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data dal Prefetto di Piacenza D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese:
La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si censura l’impugnato provvedimento per omessa o insufficiente motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio, individuati nell’assenza di significativi rapporti tra il ricorrente e i figli minori affidati alla nonna residente in ***** valorizzata dal Giudice a quo per ritenere l’assenza dei presupposti per la tutela dell’unità familiare.
Il motivo è manifestamente infondato. Il Giudice di pace ha motivato il proprio convincimento richiamando il contenuto di una nota del Servizio sociale del Comune di Piacenza secondo cui “il padre dei minori non si è mai presentato al Servizio e non rappresenta un significativo riferimento educativo per i minori” e non si vede perchè tale riferimento debba ritenersi inidoneo per il solo fatto che la nota, prodotta dalla Prefettura il 6 giugno 2008, sarebbe priva di data in quanto tale osservazione avrebbe un rilievo se solo il ricorrente avesse provato un qualche fatto recente idoneo a contrastarne l’attualità. Nè vale il richiamo al procedimento pendente presso il Tribunale per i Minorenni per i rilascio al ricorrente di un’autorizzazione alla permanenza D.Lgs. n. 289 del 1998, ex art. 31 e ad un presunto obbligo per il Giudice di pace di richiedere informazioni dal momento che non vengono minimamente indicati gli elementi già acquisiti che da tali informazioni avrebbero dovuto emergere e la loro rilevanza in ordine alla legittimità del provvedimento amministrativo.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010