Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.126 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19068/2008 proposto da:

GARDEN BILANCE SRL in persona del suo legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BREGOLA VINCENZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 249/2007 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 26.2.07, depositata il 12/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.

IN FATTO E IN DIRITTO La Garden Bilance s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza n. 249/1/07, depositata il 12-06-07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di recupero di imposta relativo all’anno 2000, la C.T.R. Campania riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.

2. I due motivi di ricorso (coi quali si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè vizi di motivazione), unitariamente trattati, si concludono con una serie di quesiti formulati sia con riguardo alle dedotte violazioni di legge che con riguardo al dedotto vizio di motivazione.

In relazione alle censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è da rilevare che i relativi quesiti risultano inidonei, alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, ad adempiere alla funzione di far comprendere alla Corte, attraverso una sintesi logico- giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, con conseguente inammissibilità dei motivi che nella specie si concludono con quesiti astratti e assolutamente generici in quanto privi di ogni specifità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e formulati in maniera da non esplicitare la rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione del motivo (v. tra molte altre cass. n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonchè SU n. 7257 del 2007 e SU n. 7433 del 2009). In relazione alle censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, appare incongrua la formulazione di quesito (non richiesta per il vizio denunciato), mentre risulta mancante l’illustrazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., comma 2, a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. cass. n. 8897 del 2008). E’ infine appena il caso di evidenziare nella specie viene denunciato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 con riguardo alla motivazione in diritto, laddove il vizio di motivazione può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove il giudice di merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, ancorchè senza fornire alcuna motivazione, ovvero fornendo una motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria, il giudice di legittimità può, nell’esercizio del potere correttivo attribuitogli dall’art. 384 c.p.c., sostituire, integrare o emendare la sentenza impugnata, con la conseguenza che il vizio di motivazione su di una questione di diritto deve ritenersi irrilevante (ai fini della cassazione della sentenza), qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame e, in caso contrario, la decisione deve essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (v. tra numerose altre cass. n. 22348 del 2007; n. 22010 del 2007; n. 15764 del 2004;

n. 14630 del 2000 e n. 12753 del 1999).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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