LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. ***** in persona dell’Avvocato F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. NOTAIO FRANCESCO MARIA SIROLLI MENDARO PULIERI in CIVITAVECCHIA 29/3/2007, rep. 9140;
– ricorrente –
contro
T.C.M. ***** in proprio e n.q., S.C. *****, S.L.
*****, T.C.E., considerati domiciliati
“ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentanti e difesi dall’avvocato PETRINA PAOLO giusta delega in atti;
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA ***** in persona dei legali rappresentanti Dr. C.A. e Dr.ssa M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
T.C.M., D.M. *****;
– intimati –
sul ricorso 6547-2006 proposto da:
D.M., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TERZOLI VIRGILIO, SMIGLIANI ELISABETTA giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A. in persona dei legali rappresentanti Dr. T.L. e Dr. M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato FARGIONE VINCENZO MARIA, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
T.C.M., S.C., S.L., ASSITALIA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3898/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^
SEZIONE CIVILE, emessa l’8/6/2005, depositata il 20/09/2005, R.G.N. 6249/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito l’Avvocato VINCENZO MARIA FARGIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. per il ricorso Assitalia, rigetto per il ricorso D..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Roma, con riferimento al sinistro stradale in cui ha trovato la morte S.C. ed ha subito danni D.M., ha condannato quest’ultimo e Le Ass.ni d’Italia s.p.a. a pagare distinte somme di danaro al T.C. (coniuge della vittima), in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui due figli minori, a S.C. ed a S.L. (rispettivamente padre e fratello della vittima), in proprio e quali eredi di M.O. (madre della vittima).
Propone ricorso per cassazione Assitalia s.p.a. a mezzo di tre motivi. Resistono con controricorso T.C., per sè e per i suoi figli minori, la RAS s.p.a. ed il D., il quale ultimo propone anche ricorso incidentale articolato in un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
RICORSO ASSITALIA. Infondato è il primo motivo che ribadisce l’eccezione d’inammissibilità per difetto di procura dell’appello proposto da C. e S.L. che in quel grado agivano per i danni subiti in conseguenza della morte di S.C. non solo per se stessi, ma anche quali eredi della M. (rispettivamente moglie e madre, deceduta nel corso del giudizio di primo grado). Il rigetto dell’eccezione è sostenuto, nella sentenza impugnata, da argomentazione congrua, logica ed immune da vizi giuridici.
I motivi secondo (che riguarda la liquidazione del danno morale e ne lamenta l’esorbitanza) e terzo (che concerne la liquidazione del danno da lucro cessante per la tardiva disponibilità della somma risarcitoria), benchè formalmente diretti a censurare violazioni di legge e vizi della motivazione, si risolvono nella mera proposizione di questioni di fatto tendenti a conseguire dal giudice di legittimità una nuova valutazione del merito della controversia.
Come tali essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
RICORSO D..
Il primo motivo censura l’attribuzione di responsabilità per il 50% al ricorrente; il secondo motivo censura il punto in cui la sentenza afferma la mancanza di prova in ordine agli esborsi e lo stoccaggio dell’auto incidentata; il terzo motivo ripete pedissequamente la doglianza contenuta nel secondo motivo della compagnia.
Anche riguardo a questo ricorso occorre rilevare che i motivi sono sostanzialmente diretti ad ottenere un terzo grado del giudizio di merito, attraverso la proposizione di questioni di fatto tendenti a propugnare una tesi diversa rispetto alle conclusioni alle quali è pervenuto il giudice d’appello. Anche questo ricorso deve essere, pertanto, respinto.
In conclusione, respinti i ricorsi, consegue l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010