LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2955-2009 proposto da:
D.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il provvedimento R.G. 6989/08 del TRIBUNALE di PERUGIA del 12.12.08, depositato il 15/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
La Corte, letti gli atti depositati:
OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – D.L.A. ha chiesto la cassazione dell’ordinanza depositata in data 15 dicembre 2008 dal Tribunale di Perugia che aveva disposto non luogo a provvedere sulla domanda proposta direttamente dalla medesima senza il ministero di un difensore.
2 – il ricorso non risulta essere stato notificato ad alcuno, nè iscritto a ruolo come chi certificazione in data 23 giugno 2009 della Cancelleria di questa Corte.
3.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;
4.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sui ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010