LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26145-2004 proposto da:
B.N., *****, B.S., *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell’avvocato COVINO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTE ENZO;
– ricorrenti –
contro
B.A., *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAL PRA’ SERGIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 183/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/02/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO ATRIPALDI;
udito l’Avvocato COVINO Giuseppe difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Carlo ALBINI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.N. e S. hanno impugnato, nei confronti di B.A., con ricorso notificato il 17/11/04, la sentenza della Corte di Appello di Venezia, notificata il 23/1004, confermativa di quella di 1^ grado, che aveva rigettato la loro domanda di restituzione della somma di L. 150.000.000, indebitamente ricevuta dall’intimata per successione “mortis causa” dal marito A.C., compresa invece nelle scorte in denaro dell’azienda agricola *****, di cui era comproprietario A.N. fratello del “de cuius”, ad essi lasciata “pro quota” con legato per testamento pubblico del *****. Lamentano:
1) la violazione dell’art. 2555 c.c., atteso che erroneamente la Corte di Appello aveva escluso che il danaro potesse rientrare nelle categorie delle scorte di un’azienda agricola, senza considerare che elementi costitutivi dell’azienda sono beni eterogenei di qualsiasi natura unificati dalla destinazione funzionale impressagli dall’imprenditore; e che nella specie il danaro in questione, depositato in conto corrente, veniva abitualmente impiegato dal “de cuius” e dal fratello e socio N. per “provvedere a tutto quanto necessario per lo svolgimento della comune impresa”; 2) la insufficiente motivazione circa l’esclusione delle istanze istruttorie, volte a dimostrare come il deposito bancario in questione fosse inerente all’attività agricola, ritenute inammissibili senza motivazione alcuna. L’intimata resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disatteso il 1^ motivo.
Infatti, pur dovendosi dare atto che ai sensi dell’art. 2555 c.c. contrariamente all’assunto della Corte di Appello, ciò che rileva ai fini dell’individuazione dei beni aziendali, non è la loro natura, ma esclusivamente la destinazione funzionale, esercizio dell’impresa, agli stessi impressa dalla volontà dell’imprenditore; va tuttavia rilevato che nella specie la Corte di merito non ha comunque ritenuto provato tale asserito collegamento tra la somma in questione, investita in BOX, e l’azienda legata ai ricorrenti – ossia che fosse stata destinata dal “de cuius” all’esercizio della sua attività economica (ammortamenti, rinnovo delle scorte, debiti aziendali ecc.).
Valutazione in fatto sorretta da adeguata e logica motivazione, perciò insindacabile in questa sede.
Parimenti va disatteso il 2^ motivo concernente la disattesa istanza di “mezzi di prova orale”, volta a dimostrare tale asserito collegamento funzionale, per violazione del principio dell’autosufficienza; dato che l’omessa allegazione degli inerenti capitoli ne preclude la necessaria valutazione di rilevanza. Al rigetto segue la soccombenza delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese in Euro 5.200, di cui 5000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010