LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 375-2005 proposto da:
S.L., C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FANTINI DANIELE quest’ultimo con procura Speciale Notarile Rep. N 22662 del 23/11/2009 a SCHIO Notaio Dr. FRANCESCO DE STEFANO;
– ricorrente –
contro
T.A., C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 4, presso lo studio dell’avvocato PICCARRETA CATALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSSO SERGIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1130/2004 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 23/07/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
udito l’Avvocato ANGELO COLUCCI con delega dell’Avvocato DANIELE FANTINI difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi al ricorso ed alla memoria;
udito l’Avvocato CATALDO PICCARRETA difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 1999, S.L. conveniva di fronte al Giudice di pace di Vicenza il geometra T.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguiti alla di lui attività quale direttore dei lavori in una lottizzazione inerente ad un terreno di sua proprietà e ciò in ragione del di lui inadempimento sostanziale all’incarico commessogli e della mancata sua diligenza nell’espletamento di tali funzioni, che, tra l’altro, aveva prodotto un ritardo nel completamento della lottizzazione stessa oltre ad un incremento di spese.
Resisteva il T. ed il giudice adito, con sentenza del 2001, in accoglimento della domanda attorea, lo condannava, in applicazione dell’art. 1176 c.c., al pagamento di L. 4.661.000, oltre interessi e rivalutazione eventuale.
Proponeva appello il professionista cui resisteva la S.; il tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, con sentenza in data 12.5/32.7.2004, accoglieva l’impugnazione e respingeva al domanda attorea.
Osservava quel giudice che nella specie, attesa la natura dell’incarico e i compiti che ne conseguivano, doveva trovare applicazione l’art. 2236 c.c., atteso che il compito da svolgere comportava la soluzione di problematiche tecniche di indubbia difficoltà indotte anche dall’evoluzione della lottizzazione e delle varianti della stessa; tanto comportava che dovesse essere verificata l’esistenza quanto meno di colpa grave in capo al direttore dei lavori.
L’esame degli elementi addotti non consentiva di ritenere verificata la sussistenza di tale estremo, nè lo stesso poteva ritenersi integrato dal solo lasso di tempo intercorso tra il conferimento dell’incarico ed il compiuto espletamento dello stesso, attesa la complessità del compito, dell’intera vicenda e dell’iter tecnico di essa. Neppure era dato verificare l’esattezza o la stessa esistenza delle singole voci di danno addotte, attesa la genericità delle indicazioni e la complessiva modestia di ciascuna di esse, e, comunque non la inimputabilità delle stesse all’operato del T..
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria, la S.; il T. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 1176 e 345 c.p.c. nonchè falsa applicazione dell’art. 2236 c.c.: va esaminato per primo il profilo attinente alla dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c..
A parte la possibile violazione del principio di autosufficienza del ricorso, cui la censura de qua si presta per aver indicato la pretesa novità della domanda proposta in appello dal T., indicata solo con i nn. 3) e 4) dell’atto di impugnazione, deve comunque rilevarsi che nella specie non può trattarsi di domanda nuova, ma piuttosto di diversa configurazione giuridica della tesi esposta in prime cure, in qualche modo determinata dalla decisione assunta nel giudizio di primo grado. Per ciò che attiene poi alla pretesa violazione (o falsa applicazione) degli artt. 1176 e 2236 c.c., la censura, anche se prospettata sotto il profilo della violazione di legge, in realtà impinge fatalmente nel vizio di motivazione, poi apertamente addotto nel secondo mezzo (omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia); pertanto le due censure possono essere esaminate congiuntamente.
Le diverse previsioni ci cui agli articoli citati comportano inevitabilmente l’esame e la valutazione della fattispecie concreta onde stabilire se nella specie l’opera commessa avesse o meno quelle caratteristiche che contraddistinguono le due ipotesi normative;
l’applicazione dell’una o dell’altra dipende quindi da una disanima delle caratteristiche dell’opera da compiersi, e si risolve in una analisi delle conseguenti difficoltà del compito commesso al direttore dei lavori.
Si assume al riguardo che le conclusioni raggiunte dalla sentenza di appello sul punto sarebbero state determinate da un mancato esame delle prove documentali raccolte, oltre che da una valutazione erronea delle difficoltà connesse al compito da espletare; trattasi di censure per un verso smentite dalla sentenza impugnata, in cui espressamente si afferma che la documentazione prodotta conferma che doveva trovare applicazione l’art. 2236 c.c. e che nella specie non era ravvisabile la colpa grave richiesta dalla norma surricordata e per altro verso non suffragate da argomenti atti a sminuire la valenza della motivazione adottata al riguardo, da ritenersi sufficiente e al contempo scevra da contraddizioni atte a renderla inidonea al fine.
Non è sufficiente attribuire agli atti acquisiti al processo un significato diverso da quello ritenuto in sentenza per togliere valore alla valutazione che il giudice, nella sua opera discrezionale di apprezzamento ha data agli stessi quando l’argomentazione svolta, come nella specie, sia scevra da vizi logici o tecnici e spieghi sufficientemente la decisione adottata.
In conseguenza, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 1.200,00 Euro, di cui 1.000,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010