Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.1290 del 25/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27262-2004 proposto da:

F.A., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BELLONI 78, presso lo studio dell’avvocato ANAGNI ELISABETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato CATTANEO UGO;

– ricorrente –

contro

M.A., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L CHIALA 125/D, presso lo studio dell’avvocato RICCIARDELLI FEDELMASSIMO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2374/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO ATRIPALDI;

udito l’Avvocato PATERNOSTER Maria Teresa, con delega depositata in udienza dell’Avvocato CATTANEO Ugo, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato RICCIARDELLI Fedelmassimo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.A. ha impugnato, nei confronti di M. A., con ricorso notificato il 6/12/04, la sentenza della Corte di Appello di Napoli, notificata il 11/10/04, confermativa di quella di 1^ grado, che aveva convalidato l’ordinanza cautelare di reintegra dell’intimato nel possesso della striscia di terreno in località ***** a confine con le sue ragioni ed, in accoglimento della contestuale “negatoria servitù” proposta con l’atto riassuntivo, aveva dichiarato l’inesistenza di servitù e pesi sulla proprietà del medesimo, condannato il ricorrente alla rimozione degli “abusi” ed al rilascio della menzionata striscia di terreno. Lamenta 1) la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 342 c.p.c., artt. 922, 948, 1027, 1058, 1067, 1079, 1140 e 1158 c.c., motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria; dato che l’intimato aveva accettato “la posizione di compossesso della striscia de qua”, chiedendo ed ottenendo la convalida dell’ordinanza di reintegra, costituente perciò “definitiva di compossesso”, che essendosi protratto ” con esercizio da 46 anni” aveva determinato l’acquisto a suo favore “della proprietà, o comunque di proprietà pro indiviso”; ma di tutto ciò la Corte di Appello non aveva tenuto conto, ignorando gli atti di provenienza e l’ubicazione della striscia posta tra il cortile F. e il cancello sulla via *****”; ritenendo,con errata motivazione che “la pratica del passaggio non risultava da atti univoci, in contrasto con i diritti trasmessi con l’atto Satti e la consegna della chiave del cancello (quindi del possesso) nella data del *****” ai F.; nè aveva rilevato che “sussistevano tutti gli elementi per l’accoglimento della domanda riconvenzionale 7/6/96 per effetto del titolo o comunque per decorso del tempo di proprietà o, gradatamente il diritto di servitù attiva di passaggio”; 2) la violazione degli artt. 115, 116, 196 e 257 c.p.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione; atteso che la Corte di Appello aveva seguito acriticamente le affermazioni del C.T.U. ritenendo “valida ed applicabile alla situazione la servitù ex art. 14 rogito Cantore, nello stesso tempo escludendola perchè riferibile ad ubicazioni diverse, in evidente contrasto con Io stato di possesso e con l’identificazione dell’ubicazione della striscia de qua”; aveva disatteso le sue istanze di rinnovazione della C.T.U. e dell’esame testimoniale, affermando gratuitamente che “gli abusi” attribuitigli erano recenti, in manifesta contraddizione con le risultanze documentali e le deposizioni del B. e dell’ A. relative allo stato dei luoghi risalente rispettivamente a 12 e 8 anni prima.

L’intimato resiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Affetti da inammissibilità si manifestano i due motivi del ricorso che per l’intrinseca connessione si esaminano congiuntamente. Infatti il ricorrente denuncia genericamente la violazione di una serie di norme processuali e sostanziali omettendo, in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, qualsiasi indicazione delle vicende processuali e dei fatti di causa cui allo specifico dovrebbero collegarsi.

Mentre, in relazione al denunciato vizio motivazionale, omette di allegare il contenuto degli atti di provenienza sui quali fonda il proprio assunto circa la pretesa esistenza della servitù di passaggio, e chiede, in realtà, una non consentita rinnovazione delle valutazioni in fatto dei giudici di merito, che con esaustiva motivazione immune da vizi logici in base all’acquisita documentazione ed alle risultanze della C.T.U., hanno accertato l’esclusivo diritto di proprietà dell’intimata sul terreno in questione, libero da qualsiasi servitù e peso.

Nè sussiste contraddizione alcuna fra la disattesa riconvenzionale d’usucapione e la riscontrata situazione di compossesso, non essendone stata ritenuta provata la necessaria anteriorità; non certo desumibile dalle deposizioni riportate nel ricorso, che fanno riferimento allo stato dei luoghi risalenti a 12 e 8 anni prima della loro assunzione.

Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 2.200, di cui 2000 per onorari.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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