LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25593-2004 proposto da:
M.M., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ARMANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato RIANNA ANDREA;
– ricorrente –
e contro
CURATELA FALLIMENTO EDILIZIA CHIAPPETTA SAS;
– intimato –
avverso la sentenza n. 405/2003 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/09/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO ATRIPALDI;
udito l’Avvocato RICCIO Biagio, con delega depositata in udienza dell’Avvocato RIANNA Andrea, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.M. ha impugnato, nei confronti della Curatela del Fallimento Edilizia Chiappetta s.a.s., con ricorso notificato il 5.11.04, la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, depositata il 22.9.03, che l in parziale riforma di quella di 1^ grado, aveva dichiarato valido, ma inopponibile all’intimato, il contratto di vendita per scrittura privata del *****, erroneamente ritenuta preliminare dal Tribunale, col quale la s.a.s. Edilizia Chiappetta gli aveva ceduto l’appartamento sito in *****.
Lamentata: 1) la violazione dell’art. 343 c.p.c., comma 1, artt. 166, 167 e 171 c.p.c., dato che l’intimata, contumace in 1^ grado, nel costituirsi tardivamente, dopo l’udienza di la comparizione, in appello, senza spiegare appello incidentale, comunque tardivo, aveva chiesto il rigetto della domanda per avere esercitato la facoltà di scioglimento prevista dall’art. 72, comma 4, L. Fall.; ed erroneamente la Corte di merito non aveva rilevato d’ufficio tale decadenza ex art. 343 c.p.c.;
2) la illogica, contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 72, L. Fall., dato che erroneamente la Corte di Appello, dopo avere “qualificato come vendita effettiva la scrittura privata del *****”, non aveva tenuto conto che l’effettuata trascrizione della citazione introduttiva dell’1.6.96 faceva retrodatare gli effetti dell’emanata sentenza a tale data anteriore alla dichiarazione di fallimento *****, con la conseguente impossibilità giuridica per la Curatela di sciogliere il contratto ai sensi dell’art. 72, comma 4, L. Fall.;
3) la violazione degli artt. 2697, 2643 e 2652 c.c. atteso che erroneamente la Corte di Appello aveva affermato che la vendita non era opponibile all’intimata non avendo egli dimostrato che l’immobile da lui acquistato era passato in sua proprietà in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento, senza considerare che la trascrizione dell’atto di citazione era avvenuta in data anteriore.
L’intimata non resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione al 2^ e 3^ motivo, assorbenti rispetto al 1^, si rileva che in effetti la Corte di Appello, pur avendo riconosciuto natura definitiva e non preliminare al contratto in questione, quindi idoneo ex art. 1376 c.c. a determinare l’immediato trasferimento dell’immobile negoziato, inspiegabilmente non ne ha ritenuta provata l’anteriorità alla dichiarazione di fallimento avvenuta il *****, sebbene il giudizio, incentrato sul riconoscimento dell’inerente scrittura privata fosse già stato introdotto fin dal giugno del 96 nei confronti dell’Edilizia Chiappetta “in bonis”; e senza considerare che, in ogni caso, l’avvenuta trascrizione della domanda ex art. 2652 c.c., comma 3 rendeva prevalenti gli effetti della pronunciata sentenza sui diritti acquistati, anche se in buona fede, dai terzi in data successiva.
All’accoglimento del ricorso, segue la cassazione dell’impugnata sentenza e, nel merito, la declaratoria dell’opponibilità all’intimato fallimento del contratto di vendita di cui è causa; con condanna alle spese del giudizio di appello e della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito dichiara esponibile all’intimato il e contratto di vendita per scrittura privata del ***** intervenuto tra il ricorrente e la s.a.s. Edilizia Chiappetta, condanna il Fallimento Edilizia Chiappetta alle spese del giudizio di appello in Euro 2.000, di cui 700 per diritti e 1.200 per onorari, e della presente fase in Euro 4.200, di cui 4.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010