LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2282-2005 proposto da:
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE FORESTALI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
D.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 564/2003 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 30/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.G., con ricorso al Tribunale di Matera, proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 27/97 emessa nei suoi confronti dal Direttore dell’Ufficio Repressione Frodi di ***** in data 12.2.97, con la quale gli era stata irrogata la sanzione di Euro 8.708,95, per violazione della L. n. 898 del 1986, art. 3, (indebita percezione di aiuti comunitari in relazione al ritiro di terreni dalla produzione).
A sostegno dell’opposizione deduceva la nullità dell’ordinanza per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, (mancata contestazione della violazione entro il termine di 90 giorni), nonchè, nel merito, la sua infondatezza, stante la inesattezza dei dati riportati nel verbale di sopralluogo.
L’Amministrazione, costituitasi, resisteva all’opposizione.
Il Tribunale in veste monocratica, rilevato che la contestazione era stata notificata oltre il termine di 90 giorni dall’accertamento stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, e ritenuto, perciò, fondato il primo motivo di opposizione, con sentenza del 30 gennaio 2004, annullava l’ordinanza ingiunzione.
Contro la sentenza il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo di censura.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di censura il ricorrente Ministero denuncia violazione di legge lamentando che il Giudice di pace ha ritenuto applicabile al caso di specie il termine di decadenza di 90 giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 4, per la notificazione della contestazione, anzichè quello di 180 giorni previsto dalla L. n. 898 del 1986, art. 4, costituente norma speciale perchè dettata per la materia in questione e, quindi, prevalente rispetto alla disposizione di carattere generale recata dalla L. n. 689 del 1981, art. 14.
La censura è fondata.
La L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 4, comma 1, lett. a), (che ha convertito in Legge il D.L. 27 ottobre 1986, n. 701 recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva nonchè sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni”.
Stante la specialità della norma, espressamente dettata per la materia in esame, il termine da applicarsi nel caso di specie era, pertanto, quello di 180 giorni, stabiliti dalla norma speciale “in deroga” a quello di 90 giorni previsto in via generale dalla L. n. 689 del 1981, art. 14.
Di conseguenza, essendo stato l’illecito accertato con verbale *****, la notifica della contestazione, avvenuta in data 27.4.1996, e non in data 27.4.1997, come erroneamente indicato in sentenza, quando non era ancora scaduto il termine di 180 giorni, è stata erroneamente ritenuta tardiva dal Giudice “a quo”.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, per l’esame degli altri motivi di opposizione che non furono esaminati dal Giudice a quo perchè ritenuti assorbiti.
Il Giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Matera in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010