Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1298 del 25/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI PADOVA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

N.J.;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Padova in data 30 ottobre 2007, nel procedimento iscritto al n. 7242/07;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. PATRONE Ignazio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2009 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

“Il Consigliere Relatore, letti gli atti depositati;

Ritenuto Che:

1. la Prefettura di Padova ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto del 30 ottobre 2007, con il quale il Giudice di Pace di Padovana ha annullato il provvedimento di espulsione emesso dalla medesima Prefettura il 5 dicembre 2007 nei confronti dello straniero N.J. sul presupposto che detto provvedimento era stato illegittimamente emesso in duplice originale e senza che tale circostanza fosse stata segnalata nell’atto in modo da evitare equivoci ed eventuali abusi;

1.1. l’intimato non ha svolto difese;

Osserva:

2. con l’unico motivo la Prefettura ricorrente denuncia vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione e si duole che il Giudice di Pace abbia posto a fondamento della sua decisione sia il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, che la sentenza della Corte di Cassazione n. 17960/2004, facendo così riferimento ad una norma e ad un provvedimento giurisdizionale che risultano erroneamente richiamati, in quanto l’art. 18 citato concerne la conformità della copia all’originale del provvedimento, mentre la sentenza menzionata dichiara la nullità della copia del decreto di espulsione che sia sprovvista della sottoscrizione del Prefetto e della dicitura di conformità all’originale;

3. il ricorso per cassazione – che in realtà prospetta la violazione di norme e di principi di diritto, più che denunciare un vizio di motivazione – appare inammissibile; infatti, quanto alla prospettata violazione di norme e di principi di diritto, la ricorrente non ha concluso l’illustrazione della censura con la formulazione – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis – del quesito di diritto, che non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002; 2007/23153; 2008/16941; 2008/20409); qualora si ritenga che la ricorrente abbia comunque inteso denunciare un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, la doglianza non si conclude con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati al punto 3., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che la ricorrente non ha depositato memoria e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

considerato che le argomentazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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