LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.J.A., elettivamente domiciliato in Roma, via G.
Pisanelli 2, presso l’avv. Felsani Maria Cecilia, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
e QUESTURA DI CHIETI, in persona del Questore pro tempore;
– intimata –
avverso il decreto del Tribunale di Bari in data 10 novembre 2008;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. PATRONE Ignazio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2009 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:
“Il Consigliere Relatore, letti gli atti depositati;
Ritenuto Che:
1. S.I.A., nato in *****, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 10 novembre 2008, con il quale il Tribunale di Bari ha convalidato il provvedimento del Questore di Chieti in data 7 novembre 2008, con il quale era stato disposto il trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza Temporanea di *****;
1.1. la Prefettura di Roma, intimata, ha resistito con controricorso, mentre non ha svolto difese la Questura di Chieti, parimenti intimata;
Osserva:
2. con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del provvedimento di convalida in quanto emesso oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14; con il secondo motivo si eccepisce la nullità del provvedimento impugnato, non essendo mai stato notificato al ricorrente il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma, e posto a base del provvedimento in questa sede impugnato, e si denuncia comunque il vizio di motivazione del provvedimento di convalida, per non avere il Tribunale verificato l’esistenza concreta della notifica del provvedimento espulsivo;
3. il ricorso per cassazione appare inammissibile, in quanto il ricorrente non ha concluso l’illustrazione dei motivi di censura con la formulazione – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis – del quesito di diritto, che non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002; 2007/23153; 2008/16941; 2008/20409);
nè con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);
4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 3, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che il ricorrente non ha depositato memoria e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;
considerato che le argomentazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente, secondo il principio della soccombenza, al pagamento in favore della Prefettura di Roma delle spese processuali da liquidarsi come in dispositivo, mentre nulla deve disporsi in ordine alle spese nei confronti della Questura di Chieti, che non ha svolto attività processuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della Prefettura di Roma delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010