LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5023-2008 proposto da:
D.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1656/06 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 27/10/06, depositato il 22/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
RILEVA IN FATTO D.M.F. adiva la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar Campania con ricorso del 28.1.98, non ancora definito.
La Corte d’appello, con decreto del 22.01.07, fissata la durata ragionevole del giudizio in anni tre, liquidava per il danno non patrimoniale, per la parte eccedente tale periodo (anni 5 e mesi 4), complessivi Euro 2.6700,00 (pari ad Euro 500,00 per anno di ritardo), con il favore delle spese del giudizio. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso D.M.F., affidato a tredici motivi; non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei ministri.
OSSERVA IN DIRITTO 1.- Con i primi sette motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 1 e 6, p.1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonchè della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5; art. 112 c.p.c.) e sono poste le seguenti questioni, sintetizzate nei quesiti di diritto:
a) “la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la Legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU ? (motivo 1^) b) una volta accertato accertata la violazione del termine di ragionevole durata, è vincolante il parametro fissato dalla Corte EDU e la liquidazione va fissata in Euro 1.000,00/1.500,00 per anno di ritardo (motivo 2^ e sostanzialmente il) ed il decreto sarebbe carente di motivazione nel punto concernente la quantificazione del danno in misura diversa da quella di Euro 1.500,00 (motivo 4^) ®spetta un’ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00) trattandosi di diritti dei lavoratori come stabilito dalla CEDU, o comunque l’equo indennizzo per tali materie va calcolato in misura maggiore ? (motivo 5^) e su questa domanda la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata (motivo 6^), incorrendo in difetto di motivazione (motivo 7^).
1.1.- I motivi dall’ottavo al tredicesimo dodicesimo denunciano violazione dell’art. 6, p.1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 91, 92, 112, e 132 c.p.c., della L. n. 794 del 1942, art. 24, delle tariffe professionali, nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio.
2.- I motivi sintetizzati nel i possono essere esaminati congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono manifestamente fondati, nei limiti ed entro i termini di seguito precisati. Relativamente alla questione sub a), in applicazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007), che disvelano l’erroneità della tesi dell’istante, va affermato che al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile e sussista in dubbio non manifestamente infondato in ordine alla compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale ‘interpostà occorre investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1.
Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria. In questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito formulato con il primo motivo, che rivela la manifesta infondatezza della censura, nei termini in cui è stata proposta. In ordine alla quantificazione del danno, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo l’orientamento espresso da questa Corte, al quale va data continuità, la precettività, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo.
Per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 n. 23844 e n. 24390 del 2008; n. 23844 del 2007).
Inoltre, vanno qui ribaditi i seguenti principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:
i criteri di determinazione del quantum della riparazione del danno non patrimoniale applicati dalla Corte Europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, quindi occorre osservare il parametro oscillante da Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno di ritardo, con la facoltà di apportare a questo le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante), purchè motivate e non irragionevoli (per tutte, Cass. n. 30565, n. 30564 e n. 6898 del 2008, n. 1630 e n. 1631 del 2006).
Resta escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere – come ha invece sostenuto l’istante una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.
Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici Europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali:
l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 1630 del 2006;
n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008;
n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006).
Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore anche il succitato bonus- qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul ed. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia ditale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 18012 del 2008).
In questi termini sono i principi che possono essere formulati in relazione ai quesiti in esame ed a quelli riferibili alla quantificazione del danno, anche alla luce del parametro della Corte EDU, che dimostrano la manifesta fondatezza delle censure, nella parte in cui ha liquidato per il periodo eccedente il termine di tre anni ritenuto ragionevole, pari ad anni 5 e mesi 4 la somma di Euro 2.670,00, con motivazione insufficiente a fondare un di scostamento da detto parametro in misura non ragionevole, siccome ha fatto riferimento soltanto alla condotta della parti (consistente nella mancata attivazione di strumenti sollecitatori) ed alla posta in gioco.
In relazione a dette censure accolte, il decreto andrà cassato – con conseguente assorbimento dei restanti motivi, dovendo comunque essere effettuata la riliquidazione delle spese del giudizio – e la causa potrà essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto Pertanto, in applicazione degli standard della Corte EDU, individuato, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius, neppure in riferimento al succitato bonus – nella somma di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale, andrà riconosciuta all’istante la somma di Euro 5.350,00 detta somma, in relazione agli anni eccedenti il triennio (anni 5 e mesi 4, come accertato incensurabilmente dal decreto), sino alla data del decreto impugnato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Pertanto, il ricorso, stante la manifesta fondatezza, nei limiti e termini precisati, può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.
3. – Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono al rigetto dei motivi con eccezione della censura relativa all’entità dell’indennizzo liquidato, con conseguente assorbimento di quelle relative alle spese, con le seguenti precisazioni.
La più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo rende possibile affermare che la presunzione di sussistenza del danno non patrimoniale – salvo che non ricorrano circostanze che permettano di escluderlo -, qualora la parte non abbia allegato, comunque non emergano, elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza di detto danno (costituiti, tra gli altri, dal valore della controversia, dalla natura della medesima, da apprezzare in riferimento alla situazione economico-patrimoniale dell’istante, dalla durata del ritardo, dalle aspettative desumibili anche dalla probabilità di accoglimento della domanda), l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, imponga una quantificazione che, nell’osservanza della giurisprudenza della Corte EDU, deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo (per i primi tre anni). La fissazione di detta soglia si impone, alla luce delle sentenze sopra richiamate del giudice Europeo, in quanto occorre tenere conto del criterio di computo adottato da detta Corte (riferito all’intera durata del giudizio) e di quello stabilito dalla L. n. 89 del 2001, (che ha riguardo soltanto agli anni eccedenti il termine di ragionevole durata), nonchè dell’esigenza di offrire di quest’ultima un’interpretazione idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine di detta L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con la norma della CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo.
Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dovendosi quantificare il periodo di eccessiva durata del processo in cinque anni e mesi quattro, tenuto conto dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU, l’indennizzo va liquidato nella misura di Euro 4.583,00, con gli interessi dalla domanda.
Le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari.
Si ravvisano giusti motivi, in relazione all’infondatezza o inammissibilità di gran parte dei motivi formulati ed all’accoglimento solo in parte del ricorso, per compensare per metà le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano a loro volta a carico della parte soccombente come in dispositivo. Spese distratte.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 4.583,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario;
che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010