Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1304 del 25/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L., avvocato, in proprio;

– ricorrente –

contro

QUESTORE DI ROMA;

– intimato –

per correzione di errore materiale in relazione alla sentenza della Corte di cassazione n. 2964/08 depositata in data 7 febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Avv. M.L. ricorre per la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte non disponendo la distrazione delle spese in favore di esso procuratore antistatario.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza non essendo stato neppure indicato l’atto difensivo nell’ambito del quale la richiesta di distrazione delle spese sarebbe stata avanzata nè i termini dell’istanza.

Nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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