LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
B.A.;
– intimato –
per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Bari depositato in data 26 ottobre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli Vittorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministro dell’Interno ricorre per Cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale e’ stata accolta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data 24 ottobre 2007 dal Prefetto di Salerno nonche’ il provvedimento di trattenimento emesso in pari data dal Questore di Salerno.
L’intimato non ha proposto difese.
La causa e’ stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per Cassazione proposto dal Ministro e’ inammissibile dal momento che unico legittimato in relazione all’impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto e’ il medesimo (“Nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, in quanto autorita’ che ha emesso il provvedimento, con la conseguenza che e’ inammissibile il ricorso per Cassazione notificato al Ministero dell’interno presso l’Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio, anche con riferimento alla contestuale impugnazione del provvedimento del questore di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, che non e’ soggetto al sindacato del giudice dell’opposizione, ma puo’ essere valutato solo dal giudice penale allorche’ conosca dell’imputazione ascritta all’espulso trattenutosi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato Cassazione civile, sez. 1^, 21 giugno 2006, n. 14293; in senso conforme alla prima parte della massima cfr.: Cass. 29 dicembre 2005 n. 28869; Cass. 27 gennaio 2004 n. 1395), cosi’ come unico legittimato a ricorrere e a contraddire in relazione al provvedimento di trattenimento conseguente a decreto di espulsione e’ il Questore che lo ha emesso (“il ricorso per Cassazione avverso il decreto di convalida del provvedimento questorile di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza deve essere proposto nei confronti del Questore e allo stesso notificato, atteso che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 individua nel Questore l’organo competente ad adottare provvedimenti della specie e che i ricorsi contro questi ultimi a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis – tuttora in vigore pur dopo l’emanazione della L. n. 189 del 2002 – devono essere notificati all’autorita’ che li ha emanati, la quale e’, quindi, l’unico soggetto legittimato a contraddire nel relativo giudizio di impugnazione” (Cassazione civile, sez. 1^, 17 luglio 2006, n. 16212;
conforme Cass. 22 aprile 2005 n. 8531).
Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010