Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.13074 del 28/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10825-2009 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORDELISI ANTONIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, che ha assorbito “La Mannheim Spa”, in persona del legale rappresentante responsabile della direzione sinistri, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato OSTILI LAURA, rappresentata e difesa dall’avvocato MONTERA AMERICO, giusta mandato in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

e contro

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, M.E., C.

L., CARFIN SAS DI GIOVANNI CORVINO & CO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1116/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del 28/10/08, depositata il 27/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Michele Arditi, (delega avvocato Montera Americo), difensore della controricorrente che si riporta ai motivi;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

La Corte, letti gli atti depositati;

osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 15 aprile 2009 B.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 19 febbraio 2009, depositata in data 27 dicembre 2008 dalla Corte d’Appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva revocato la condanna della H.D.I. Assicurazioni a risarcire ad B. A., in solido con M.E., i danni conseguenti ad un sinistro stradale, avendo ritenuto mancante la prova della sussistenza del rapporto assicurativo.

La H.D.I. Assicurazioni ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, Ina – Assitalia S.p.A., M.E., C. L., Carfin S.a.s. di Giovanni Carfino &.Co., non hanno espletato attività difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il B. denuncia omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.).

Il rifermento a norme di diritto mal si concilia con la denuncia di vizio di motivazione.

Le argomentazioni poste a sostegno censurano la sentenza impugnata laddove afferma che non è mai stata depositata dal M., contumace, la polizza in contestazione. Il ricorrente afferma il contrario ma non coglie nel segno poichè non considera che la Corte territoriale ha spiegato che il numero della polizza in atti risulta attribuito a persona diversa dal M. (la società H.D.I. aveva sostenuto la falsità della polizza del M.).

D’altra parte le tesi sostenute dal ricorrente non dimostrano nè violazione di norme di diritto, nè vizi di motivazione ma, semmai, denunciano un errore revocatorio.

In ogni caso i quesiti finali si rivelano inidonei e astratti e, con riferimento al documento citato, non è stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 900.00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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