LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TELESFORO 10, presso lo studio dell’avvocato BUZZI ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANDARANO FRANCESCO, giusta procura alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente-
contro
UFFICIO CENTRALE ITALIANO (U.C.I.), Societa’ Consortile a responsabilita’ limitata, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FIDOLINI VITTORIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
BERNESE ASSICURAZIONI SPA, M.C., SAI ASSICURAZIONI SPA, P.P., N.W.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 351/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 12/12/06, depositata il 28/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;
udito per il ricorrente l’avvocato Mandarano Francesco che si riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. C.A. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 28 febbraio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Prato nella controversia di risarcimento danni da sinistro stradale da lui introdotta contro N.W. e l’Ufficio centrale Italiano (UCI), nella quale erano stati chiamati in causa da quest’ultimo M.A. e P.P., nonche’ le rispettive compagnie assicuratrici per la r.c.a, Bernese Assicurazioni s.p.a. e S.A.I. Assicurazioni s.p.a..
Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto l’UCI. 2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).
Essendosi verificate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le considerazioni che di seguito si riproducono:
“… 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., ad esso applicabile e, gradatamente di quello dell’art. 366 c.p.c., n. 6.
Con l’unico motivo si denuncia, a stare alla sua intestazione, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 laddove la Corte d’Appello ha ritenuto corretto commisurare la qualificazione dei danni patrimoniali subiti dall’appellante alla determinazione della CTU. L’illustrazione di siffatto motivo, tuttavia, difetta del momento di sintesi, espressivo della c.d. chiara indicazione, cui allude l’art. 366 bis c.p.c. (si veda, ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007) e, per tale ragione viola detta norma.
Inoltre, il ricorso si fonda, per la stessa ragione che evoca l’ingiustizia della decisione riferendosi all’essersi essa adagiata sulla consulenza tecnica, su una C.T.U., della quale non si indica la sede in cui in questo giudizio di legittimita’ sarebbe rinvenibile e, preliminarmente se essa sia stata prodotta in copia e dove (ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) o se eventualmente si sia inteso fare riferimento alla sua esistenza in questa sede nei fascicoli di merito in ipotesi acquisiti a questo giudizio di legittimita’. Tali omissioni indicative violano l’art. 366 c.p.c., n. 6, che esige l’indicazione specifica degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (in termini, Cass. (ord.) n. 26266 del 2008).
V’e’ poi da evidenziare che ulteriore violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto codificante il principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo del ricorso per Cassazione, si rinviene per il fatto che nemmeno si sono trascritti i passi della C.T.U. cui si riferirebbe il vizio motivazionale.
In fine il motivo, una volta che si leggono le considerazioni con cui e’ illustrato, appare inammissibile anche perche’ non indica i passi della motivazione della sentenza impugnata che avrebbero commesso l’errore denunciato con il motivo stesso. Quest’ultimo, del reso e’ denunciato in modo del tutto ambiguo, atteso che per un verso si evoca un’insufficienza della C.T.U. e, per altro verso, si evoca – senza, come si e’ detto, specificare il relativo riferimento – una diretta insufficienza motivazionale della sentenza impugnata.
La prospettata inammissibilita’ del ricorso rendera’ superfluo accertare se sussista la ritualita’ della notificazione del ricorso agli altri intimati.”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi.
Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.
3. Il Collegio ritiene che le spese del giudizio di cassazione possano compensarsi per giusti motivi, tenuto conto della natura della controversia e considerato che la proposizione del ricorso e’ avvenuta in un momento in cui l’esegesi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 nei sensi sopra indicati non si era ancora manifestata nella giurisprudenza della Corte.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010