LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del Responsabile della Funzione Legale Calabria dell’Enel Distribuzione SpA – societa’ con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LECCE REGINALDO, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.G.;
– intimato-
avverso la sentenza n. 840/2007 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del 24/9/07, depositata il 20/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.
RITENUTO IN DIRITTO
quanto segue:
1. L’Enel Distribuzione s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 20 novembre 2007, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza parziale n. 480 del 2002 e quella definitiva n. 609 del 2003, con le quali il Giudice di Pace di Nocera Terinese – investito da D.G. di una domanda di risarcimento danni nel limite di Euro 1032,91 contro essa ricorrente, in relazione all’illegittimo impianto in un fondo di sua proprieta’ di tre pali di sostegno per un elettrodotto ed alle sue conseguenze dannose, nonche’ della domanda riconvenzionale proposta dall’Enel, per ottenere l’accertamento dell’intervenuta usucapione della servitu’ di tenere i pali sul fondo o la costituzione coattiva del relativo diritto, con consequenziale richiesta di rimessione dell’intera controversia al tribunale, competente per materia sulla riconvenzionale – aveva, rispettivamente, dichiarato l’incompetenza sulla riconvenzionale e, in parziale accoglimento della domanda principale, condannato l’Enel al pagamento a titolo risarcitorio di parte della somma richiesta. L’intimato non ha resistito al ricorso.
2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).
Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che e’ stata notificata all’avvocato della parte costituita e comunicata al Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni: “… 3. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. (ante D.Lgs. n. 40 del 2006) in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2 nonche’ degli artt. 7, 36 e 40 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione su fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5).
A conclusione della illustrazione del motivo, si prospetta il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., con il quale si pone la questione del se ai sensi dell’art. 339 c.p.c., nella formulazione ante D.Lgs. n. 40 del 2006, la sentenza del giudice di pace davanti al quale sia stata proposta anche una domanda riconvenzionale connessa alla principale ex art. 36 e 40 c.p.c. da decidersi secondo diritto, sia impugnabile con l’appello o invece con ricorso per Cassazione.
4. Cio’ premesso, si rileva che la Corte recentemente ha deciso ricorsi simili proposti dall’Enel Distribuzione avverso sentenze motivate in modo analogo rispetto a quella qui impugnata e pronunciate dallo stesso tribunale lametino.
In particolare, si vedano: Cass. (ordd.) nn. 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682. 7683, 7684, 7685, 7686 e 7687 del 2009. Sempre su questioni simili si vedano ancora: Cass. (ordd.) nn. 7671, 7672, 7673, 7674 e 7675 del 2009.
In tali decisioni (che sono state seguite da altre e si sono fatte carico del contrasto di soluzioni spesso presente sulla questione di diritto posta dal quesito nella giurisprudenza della Corte almeno fino ad una certa data) ed in particolare in Cass. n. 7676 del 2009 (alla cui motivazione si fa rinvio) sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
a) quando in un giudizio dinanzi al giudice di pace avente ad oggetto una domanda soggetta come tale a regola di decisione secondo equita’ viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, la regola di giudizio – indipendentemente dalla concreta soluzione che possa avere la questione della sussistenza o meno della connessione ai sensi dell’art. 36 c.p.c. – diventa quella secondo diritto, con la conseguenza che, nel regime anteriore all’attuale art. 339 c.p.c., la sentenza resa dal giudice di pace su entrambe le domande, cosi’ come la decisione parziale resa separatamente sulla riconvenzionale per negare la connessione, con (irrituale) declaratoria di inammissibilita’ per tale ragione o con (rituale) rimessione al tribunale della riconvenzionale, e la successiva sentenza definitiva sulla principale (anche quando non sia stata fatta riserva contro la parziale ed essa sia divenuta definitiva), sono da intendere pronunciate secondo diritto, con la conseguenza della appellabilita’;
b) tale conseguenza si puo’ escludere (in ossequio a Cass. sez. un. n. 13917 del 2006) solo nel caso in cui il giudice di pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione pronunciandosi sul punto e affermando che la regola di decisione sulla domanda principale e’ quella secondo equita’: in questo caso il mezzo di impugnazione esperibile era il ricorso per Cassazione;
c) quando dinanzi al giudice di pace sia proposta una domanda principale da decidersi secondo equita’ ed una riconvenzionale da decidersi secondo diritto di competenza dello stesso giudice di pace, indipendentemente dalla concreta ricorrenza della connessione, analogamente la decisione su entrambe le domande o quelle separate su di esse sono da intendere rese – salvo che ricorra per la principale l’ipotesi sub b) – sempre e comunque secondo diritto.
5. – In base ai suddetti principi ed alla motivazione delle citate sentenze (cui si fa rinvio), il ricorso appare fondato, perche’ il Tribunale di Lamezia Terme avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’appello. La sentenza impugnata sembra doversi cassare con rinvio al Tribunale, perche’ decida su entrambi gli appelli”.
2. Il Collegio condivide la relazione, alla quale non e’ necessario aggiungere alcunche’.
La sentenza impugnata e’, dunque, cassata con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme, che decidera’ in persona di un diverso magistrato addetto all’ufficio e provvedera’ a decidere sull’appello considerandolo ammissibile.
Al giudice di rinvio e’ rimessa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Lamezia Terme, che decidera’, anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010