Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1323 del 25/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA CAPITAL IMMOBILIARE DI CAMMERINO GRAZIA E SCIARAPPA MARIA SNC, C.G., S.M., in proprio e n.q. di legali rappresentanti, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato GUELI ADALBERTO, rappresentate e difese dall’avvocato VECCIA VITTORIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.D., R.M., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 870/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del 19/09/08, depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LANZILLO Raffaella;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 7 ottobre 2009 e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1.- La s.n.c. Agenzia Capital Immobiliare ha convenuto davanti al Tribunale di Foggia F.D., R.M. e M. A., chiedendone la condanna al pagamento di L. 2.920.000, a titolo di provvigione per avere svolto attivita’ di mediazione nella compravendita di un appartamento dai coniugi M. – R. al F..

I convenuti hanno resistito.

Il Tribunale ha accolto la domanda.

Su appello dei soccombenti, a cui ha resistito l’Agenzia, la Corte di appello di Lecce, con sentenza 19 – 30 settembre 2008 n. 870, in riforma, ha respinto la domanda di pagamento.

Con atto di cui e’ stata richiesta la notifica il 29.12.2008 l’Agenzia Capital ha proposto due motivi di ricorso per Cassazione avverso la sentenza, notificatale il 30.10.2008.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Il ricorso e’ inammissibile, perche’ non notificato all’intimata.

Il ricorrente ha richiesto la notificazione il 29.12.2008 presso il procuratore domiciliatario degli intimati, avv. Piglionica, ma l’atto non e’ stato consegnato poiche’ il destinatario era assente ed il collega di studio – dopo avere dichiarato che l’avv. Piglionica aveva cessato l’attivita’ da oltre un anno – ha rifiutato di ricevere l’atto.

La ricorrente non ha effettuato ulteriori tentativi di notificazione del ricorso.

La notificazione e’ da ritenere, percio’, del tutto inesistente, con la conseguente inammissibilita’ del ricorso (Cass. civ. 17 maggio 2005 n. 10358).

3.- In ogni caso ed in subordine, i motivi di ricorso sono inammissibili per l’inadeguata formulazione dei quesiti, che si limitano a chiedere se siano state violate alcune norme di legge (artt. 112 e 346 c.p.c.), dando per scontato che sussistano i presupposti di fatto per la loro applicazione, presupposti che non vengono in alcun modo richiamati nei quesiti medesimi.

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in Camera di consiglio”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Non essendosi costituiti gli intimati non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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