LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3357/2009 proposto da:
D.B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ABRIGNANI IGNAZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MESSINA Giovan Battista, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AVIVA ITALIA SPA (nuova denominazione assunta da Commercial Union Italia Spa), in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato MARETTO MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato SIGNORELLO Maurizio, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
V.M.A., C.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1222/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del 30/10/07, depositata il 18/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato Pietro Pape, (delega avvocato Giovan Battista Messina), difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Massimo Maretto, (delega avvocato Maurizio Signorello), difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;
è prese il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 7 ottobre 2009 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con atto notificato il 17.4.2009 D.B.G. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1222/2007, depositata il 18.12.2007, della Corte di Appello di Palermo, che – in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Marsala – le ha attribuito il concorso di colpa nella misura del 30%, in relazione all’investimento da essa subito il giorno ***** nella *****, ad opera dell’automobile condotta da C.V., di proprietà di V.M.A. e assicurata presso la s.p.a. Commercial Union Insurance (oggi s.p.a. Aviva Italia).
Resiste la compagnia assicuratrice con controricorso.
Le altre parti non hanno depositato difese.
2.- La Corte di appello ha imputato alla ricorrente il fatto che essa percorreva a piedi la strada ove si è verificato il sinistro, tenendo la mano destra, anzichè la sinistra, come prescritto dal D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, art. 190 – Nuovo C.d.S..
3.- Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 190 cit., per il fatto che l’obbligo del pedone di tenere la mano sinistra va circoscritto ai casi in cui il pedone cammini sulla sede stradale, mentre è da ritenere inapplicabile nei casi in cui percorra il marciapiede od altri spazi appositamente destinati all’uso pedonale. Nel caso in esame, sul margine destro della strada carrozzabile vi era uno spazio fuori strada di un metro e cinquanta centimetri e per l’appunto tale spazio essa stava percorrendo, allorchè è stata investita da tergo dall’automobile condotta dal C..
4.- Con il secondo motivo lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che, prima dell’investimento, essa si fosse spostata sulla sede stradale a causa di pozze d’acqua causate dalla pioggia sul terreno fuori strada; circostanza che il rapporto dei carabinieri aveva riportato in termini meramente probabilistici ed alla quale invece la Corte di appello ha immotivatamente attribuito valore assoluto.
La decisione sarebbe stata quindi assunta a prescindere da ogni concreto elemento di prova.
5.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati, non possono essere accolti.
E’ pregiudiziale l’esame del secondo motivo, che attiene al luogo ove si è verificato l’investimento.
La Corte di appello ha ritenuto di poter ricostruire il fatto nel senso che l’investimento si è verificato sul margine destro della carreggiata. Ha ritenuto cioè di poter desumere dal rapporto dei carabinieri che il punto d’urto era sulla strada e non fuori di essa.
Per questa parte la ricorrente nè riporta il contenuto del rapporto dei Carabinieri, nè indica quando e da chi sia stato prodotto, come sia contrassegnato e come sia reperibile fra gli atti di causa.
Sotto questo profilo le censure di cui al secondo motivo appaiono anche inammissibili, perchè non autosufficienti e non conformi al disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 (Cass. civ. Sez. Un. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3^, 4 settembre 2008 n. 22303).
In ogni caso e a prescindere dall’inammissibilità, le contestazioni attinenti alla motivazione in ordine alla valutazione delle prove richiede che sia specificato il contenuto dei documenti o delle testimonianze che si ritengono non idonei a giustificare la motivazione stessa. Inoltre, dalla parte del rapporto dei carabinieri citata nel ricorso risulta con certezza che il terreno era bagnato e che vi erano pozze d’acqua sul corridoio fuori strada. Ciò che viene espresso in termini probabilistici è il fatto che, per questa ragione, la ricorrente si sia spostata sulla sede stradale.
Resta il fatto che il giudice, in base alla valutazione complessiva delle risultanze probatorie, ha ritenuto di poter individuare il punto d’urto sulla sede stradale, ed è indubbio che, sulla sede stradale, i pedoni debbano circolare tenendo la mano sinistra. Ogni ulteriore censura risulta assorbita.
3.- Propongo che il ricorso sia respinto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
La ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive svolte nella memoria di replica non consentono di disattendere. La ricorrente ripropone contestazioni attinenti alla ricostruzione dei fatti ad opera del giudice di merito, che non sono suscettibili di riesame in questa sede se non sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione interni all’iter logico della sentenza impugnata e tali da rendere la motivazione inidonea a giustificare la soluzione adottata. Vizi di tal genere nè sono stati specificamente dedotti ed illustrati dalla ricorrente, nè si ravvisano nella sentenza impugnata.
2. Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
3. Considerata la natura della controversia si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010