LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
P.C. e V.G.;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 286/2006/18 depositata il 15/5/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 21/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. DESTRO Carlo, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da P.C. e V.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione della CTR della Sicilia, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Catania n. 104/09/2002 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso ravviso di accertamento n. ***** Irpef Ilor 1993. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati; il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 21/10/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 41 e 42, D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 27, 38, 41 bis, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 laddove, in presenza di un attivo non contabilizzato, la ristretta base azionaria è stata ritenuta elemento insufficiente a fondare la presunzione di ripartizione degli utili.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione degli stessi articoli nella parte in cui la CTR non ha rilevato il difetto di prova contraria da parte della società.
Le censure sono fondate alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 18640 del 08/07/2008), secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti.
Quanto sopra ha effetto assorbente circa il terzo motivo di ricorso (insufficiente motivazione).
Va conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010